Arresti domiciliari
Arresti domiciliari (d. proc. pen.)
Gli () consistono in uno stato di privazione della libert à personale e, in tal senso, sono detraibili dal computo della pena detentiva eventualmente inflitta con sentenza definitiva. Si attuano in un immobile come la casa di abitazione, un altro luogo di privata dimora, un luogo di cura o di assistenza (ospedale) a seconda delle esigenze di vita dell'imputato.
Per provvedere a tali esigenze indispensabili, e per esercitare un'attivit à lavorativa (se il soggetto versa in situazione di assoluta indigenza), il giudice pu ò autorizzare l'imputato ad assentarsi dal domicilio presso il quale la misura degli () viene attuata per il tempo strettamente necessario. All'interno del luogo di detenzione l'imputato è libero, ma il giudice pu ò vietargli di comunicare (di persona o telefonicamente) con estranei.
Il controllo saltuario sull'osservanza delle prescrizioni imposte compete agli organi inquirenti (P.M. e P.G.), restando escluso il c.d. piantonamento in casa (art. 284 c.p.p.). L'allontanamento dal sito degli arresti integra il delitto di evasione (art. 385 c.p.).
Quando vi sono particolari esigenze cautelari da garantire e il giudice ritenga necessario realizzare una maggiore effettivit à del controllo circa il rispetto delle prescrizioni da parte dell'imputato, pu ò disporre che questi sia sottoposto a controllo mediante strumenti elettronici od altri strumenti tecnici (es. braccialetto elettronico) di cui la P.G. abbia la disponibilit à (art. 275bis c.p.p.);