Arresti domiciliari

Arresti domiciliari (d. proc. pen.)
È una delle misure cautelari personali, applicabile ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p.
Gli (—) consistono in uno stato di privazione della libertà personale e, in tal senso, sono detraibili dal computo della pena detentiva eventualmente inflitta con sentenza definitiva. Si attuano in un immobile come la casa di abitazione, un altro luogo di privata dimora, un luogo di cura o di assistenza (ospedale) a seconda delle esigenze di vita dell'imputato.
Per provvedere a tali esigenze indispensabili, e per esercitare un'attività lavorativa (se il soggetto versa in situazione di assoluta indigenza), il giudice può autorizzare l'imputato ad assentarsi dal domicilio presso il quale la misura degli (—) viene attuata per il tempo strettamente necessario. All'interno del luogo di detenzione l'imputato è libero, ma il giudice può vietargli di comunicare (di persona o telefonicamente) con estranei.
Il controllo saltuario sull'osservanza delle prescrizioni imposte compete agli organi inquirenti (P.M. e P.G.), restando escluso il c.d. piantonamento in casa (art. 284 c.p.p.). L'allontanamento dal sito degli arresti integra il delitto di evasione (art. 385 c.p.).
Quando vi sono particolari esigenze cautelari da garantire e il giudice ritenga necessario realizzare una maggiore effettività del controllo circa il rispetto delle prescrizioni da parte dell'imputato, può disporre che questi sia sottoposto a controllo mediante strumenti elettronici od altri strumenti tecnici (es. braccialetto elettronico) di cui la P.G. abbia la disponibilità (art. 275bis c.p.p.);