Institore
Institore (d. comm.)
In particolare, è un prestatore di lavoro con funzioni direttive, cui spetta un rilevante potere di gestione con autonomia di iniziativa, rientrante nella categoria impiegatizia dei dirigenti d'azienda. Le sue mansioni hanno particolare importanza, essendo egli l'alter ego dell'imprenditore, cui deve direttamente rispondere del suo operato.
In particolare, l'() pu ò compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto (es.: assumere e licenziare, stare in giudizio etc.), salvo le limitazioni contenute nella procura e salva l'alienazione e l'ipoteca di beni immobili del preponente (se non è stato a ci ò espressamente autorizzato).
La procura institoria deve essere sottoscritta dall'imprenditore, autenticata e depositata presso il registro delle imprese onde consentire ai terzi interessati di prenderne visione; eventuali modifiche devono essere altres ì trascritte.
Proprio in virt ù di tale posizione e delle sue presunte qualit à manageriali, l'() risponde, insieme all'imprenditore, dell'osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione nel registro delle imprese e tenuta dei libri contabili [Scritture contabili] (art. 2205 c.c.) e, in caso di fallimento dell'imprenditore, sono estese nei suoi riguardi le disposizioni relative alla bancarotta e agli altri reati fallimentari.
Con riferimento alla responsabilit à dell'(), si noti che egli è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che tratta per il preponente (art. 2208 c.c.). Tuttavia, a tutela dell'affidamento dei terzi, la legge sancisce la duplice responsabilit à dell'() e dell'imprenditore e ci ò al fine di evitare ogni possibile incertezza sul dominus dell'affare.