Difensore
Difensore
() civico (d. pubbl.)
La figura del (), quale organo di garanzia per il cittadino contro possibili abusi della pubblica amministrazione, è stata mutuata da ordinamenti stranieri e recepita nel nostro ordinamento dapprima nell'ambito regionale, ove viene istituito con apposita legge, e poi nell'ambito provinciale e comunale quando sia lo statuto a prevederlo.
Il () svolge, quindi, un'attivit à tutoria dell'interesse al buon andamento ed all'imparzialit à della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97 della Costituzione, poich é il suo intervento a tutela degli interessi legittimi ma anche semplici e di mero fatto dei privati cittadini, si riflette automaticamente sull'efficienza e sull'efficacia dell'amministrazione.
I poteri del () sono stati rafforzati dapprima con la L. 127/1997 (poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori).
Successivamente la L. 340/2000 (legge di semplificazione per il 1999) ha introdotto in materia di accesso agli atti, il ricorso al difensore civico in alternativa al ricorso al T.A.R. quando venga rifiutata la richiesta di accesso agli atti da parte di amministrazioni locali. In tal senso si è collocata pure la riforma della disciplina sul procedimento amministrativo, varata con L. 11-2-2005, n. 15.
() d'ufficio (d. proc. pen.)
() nel processo civile (d. proc. civ.)
La parte conferisce, con la procura [Procura (alle liti)], al () il potere di rappresentarla nel processo, cio è di compiere e ricevere nel suo interesse tutti gli atti del processo stesso che non siano dalla legge espressamente riservati alla parte personalmente.
Il () deve esercitare la sua funzione con lealt à e probit à (art. 88 c.p.c.) e nel modo che egli ritiene pi ù conforme agli interessi del suo rappresentato, il quale non potrebbe in nessun caso invalidare gli atti compiuti dal (), affermando di avergli dato istruzioni differenti. Pu ò compiere nell'interesse della parte tutti gli atti processuali che non siano a questa espressamente riservati dalla legge (es.: prestazione del giuramento decisorio) tranne quelli che importano disposizione del diritto in contesa (es.: conciliazione della lite; transazione).
Il () svolge funzioni procuratorie di rappresentanza della parte in udienza e funzioni di assistenza nella predisposizione della linea difensiva e degli atti del giudizio (citazione, comparsa conclusionale etc.).
() nel processo penale (d. proc. pen.)
Garantisce all'imputato/indagato e alle altre parti per cui è prevista la nomina (es. parte civile) la difesa tecnica nel procedimento penale.
Il () ha, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, una posizione di parit à dialettica rispetto a quella del P.M., nell'ottica di una tutela piena degli interessi personali dell'assistito.
Il () è di fiducia se scelto dall'interessato, o, nel caso di soggetti in vinculis, anche da un prossimo congiunto; d'ufficio, se designato dall'autorit à giudiziaria, mediante un meccanismo che prescinde dalla scelta dell'assistito ( è l'autorit à giudiziaria che nomina, per l'imputato che ne è privo, il () d'ufficio da un apposito elenco tenuto dall'Ordine forense).
Caratteri della difesa sono l'effettivit à di essa e la libert à del ().
L'effettivit à comporta che il () abbia nel processo un ruolo dinamico, creativo e partecipativo nella dialettica col P.M. In questa prospettiva, egli pu ò avvalersi, in caso di impedimento, al fine di esercitare le facolt à e i diritti di cui è titolare, di un sostituto (art. 102). Sempre in questa stessa ottica, il difensore ha diritto di conferire con l'inquisito o imputato in vinculis sin dall'inizio dell'esecuzione del provvedimento restrittivo della libert à, sicch é l'eventuale limitazione di siffatta facolt à è eccezionale, limitata nel tempo (fino a cinque giorni) e rimessa al giudice (art. 104).
L'effettivit à del ruolo non tollera, altres ì, che i non abbienti siano privati della difesa tecnica (art. 98), dovendo ad essi essere assicurato il gratuito patrocinio, anche in ossequio al diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost., in ogni stato e grado del procedimento.
Con riferimento alla libert à del (), le ispezioni e perquisizioni nei suoi uffici sono limitate, soggettivamente e finalisticamente (in ordine all'oggetto delle ricerche e dei rilievi).