Imposta

Imposta (d. trib.)
Prelievo coattivo di ricchezza effettuato dallo Stato o da un ente pubblico allo scopo di ottenere i mezzi necessari alla produzione di servizi pubblici indivisibili, servizi cioè di cui si avvantaggia la collettività nel suo insieme.
Da tale definizione appare evidente che la funzione dell'(—) è quella di far concorrere alle spese pubbliche tutti coloro che sono interessati all'esistenza ed al funzionamento dello Stato e degli altri enti pubblici.
() cedolare
Imposta diretta che colpisce alla fonte gli utili distribuiti dalle società di capitali.
() complementare
In materia di imposta di registro si ha (—) complementare in tutti i casi di applicazione del tributo successivamente alla registrazione degli atti.
Un caso molto frequente di (—) complementare si realizza quando l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate accerta, per atti relativi a immobili o aziende, un valore venale del bene superiore al dichiarato o al corrispettivo pattuito.
() comunale sugli immobili
() di bollo
L'articolo 1 D.P.R. 642/72 definisce l'ambito di applicazione dell'(—) di bollo, stabilendo che ne sono soggetti gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa allegata al decreto istitutivo del tributo.
La qualità di soggetto attivo nel rapporto di imposta appartiene in via esclusiva allo Stato, poiché non esistono altri tributi di bollo a favore di enti minori.
Soggetti passivi sono, in solido, tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto (art. 22 D.P.R. 642/72).
Gli atti soggetti all'imposta fin dall'origine vengono assoggettati al momento dell'emissione, prima di qualsiasi scritturazione, e in ogni caso devono essere formati in Italia. Si ha l'applicazione dell'imposta in caso d'uso quando tali atti vengono presentati all'Agenzia delle entrate per la registrazione.
L'imposta può essere applicata in misura fissa o proporzionale: nel primo caso colpisce in un'unica misura gli atti e i documenti, senza tener conto del valore eventualmente in essi indicato; nel secondo caso, si applica all'importo indicato nell'atto con percentuale costante.
Originariamente era pagata mediante l'acquisto di apposita carta bollata o di marche da bollo di diverso valore. Oggi può essere pagata virtualmente mediante soggetti autorizzati a ricevere il pagamento in via telematica.
() di fabbricazione
Le (—) di fabbricazione colpiscono, nella fase della produzione, una serie di merci tassativamente indicate dalla legge.
Attualmente scontano tali imposte: la birra, gli spiriti, gli olii minerali, i fiammiferi.
I soggetti passivi percossi sono i produttori di tali materie, anche se il tributo viene in realtà ad incidere sul consumatore finale.
() di registro
è un'(—) che colpisce gli atti posti in essere dai contribuenti in quanto produttivi di effetti giuridici. Sono soggetti a tassazione:
— gli atti scritti di qualsiasi natura (negoziale, amministrativa, giudiziaria);
— determinati contratti verbali;
— alcune operazioni societarie;
— atti formati all'estero.
Il D.P.R. 131/1986 individua due distinte categorie di contribuenti:
— i soggetti obbligati alla richiesta di registrazione (parti contraenti, notai, pubblici ufficiali, cancellieri);
— soggetti obbligati al pagamento (parti contraenti, parti in causa, pubblici ufficiali che hanno ricevuto, redatto o autenticato gli atti).
Gli atti sono soggetti a tassazione in base alle distinte aliquote indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 131/1986.
L'(—) di registro in alcuni casi viene applicata in misura proporzionale al valore dell'atto registrato, mentre in altri casi si applica in misura fissa. La misura dell'(—) fissa è stata elevata a 168 euro, mentre le misure dell'(—) proporzionale variano a seconda della natura e del contenuto degli atti cui si riferiscono.
() diretta
È un'(—) che colpisce le manifestazioni immediate della capacità contributiva (come il reddito o il patrimonio).
I vantaggi che presenta rispetto all'() indiretta sono dovuti al fatto che può essere usata come:
— strumento di giustizia tributaria, in quanto permette di attuare il principio della progressività dell'imposta [Progressività del sistema tributario];
— strumento di politica anti-inflazionistica, perché in caso di inflazione un aumento dell'aliquota rallenta la circolazione monetaria.
Le (—) dirette del sistema tributario italiano sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.
() doganale
() fissa
Consiste nel pagamento di una somma fissa indipendentemente dal valore dell'atto a cui si riferisce; ad esempio, l'(—) di registro che si paga al momento della registrazione dell'acquisto di un appartamento nuovo venduto dall'impresa costruttrice, qualunque sia il valore dello stesso.
() generale
È l'(—) che colpisce nella stessa misura tutti i redditi dello stesso tipo.
Ad esempio, un'(—) del 20% per tutto il settore calzaturiero sarebbe un'(—) generale: qualora, invece, per le sole scarpe sportive l'aliquota applicata fosse del 25%, la differenza del 5% costituirebbe un'(—) speciale.
() indiretta
È un'(—) che colpisce la manifestazione mediata della capacità di reddito di un soggetto, come i consumi, gli scambi e i trasferimenti.
Da tali azioni, infatti, il fisco desume l'esistenza di un reddito o di un patrimonio: per le (—) dirette, invece, è lo stesso reddito che viene colpito (es., la retribuzione del dipendente, l'utile societario ecc.).
Le (—) indirette presentano i seguenti vantaggi:
— diminuiscono il rischio di evasione fiscale, perché essendo prelevate su un grandissimo numero di atti per aliquote non molto alte assicurano un gettito notevole;
— sono flessibili, perché possono essere variate rapidamente in relazione alle esigenze della politica economica;
— non scoraggiano gli investimenti, come invece accade frequentemente nel caso delle (—) dirette.
La più importante (—) indiretta del sistema tributario italiano è l'I.V.A.: appartengono però a questa categoria tutte quelle (—) che non rientrano tra quelle dirette (ICI, Imposta ipotecaria e catastale, etc.).
() ipotecaria e catastale
Si tratta di figure affini all'(—) di registro.
La prima si applica in occasione del compimento delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari.
Soggetti passivi dell'(—) ipotecaria sono, oltre ai pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, anche coloro che richiedono le formalità suddette.
Obbligati solidalmente al pagamento sono anche coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.
L'(—) può essere pagata in misura fissa per un importo di 168 euro (come nel caso dei trasferimenti soggetti all'I.V.A.) o in misura proporzionale con l'applicazione di un'aliquota variabile dallo 0,50% (restrizioni d'ipoteca) al 2% (iscrizioni ipotecarie).
L'(—) catastale è dovuta per l'esecuzione delle volture catastali: si applica nella misura del 10 sul valore dei beni immobili, rustici e urbani, accertato agli effetti delle imposte di registro o nella misura fissa di 168 euro.
Per l'accertamento e la riscossione il legislatore rinvia alle disposizioni in materia di (—) di registro.
() personale
è un'(—) che colpisce la ricchezza in quanto appartenente a una determinata persona.
Nella sua applicazione si tiene conto di diverse condizioni soggettive come l'esistenza di familiari a carico o la possibilità di detrarre eventuali spese.
Come è facile intuire, l'(—) personale risponde a criteri di giustizia sociale (proprio perché considera la situazione personale del contribuente), ma implica maggiori costi di riscossione, perché comporta la difficoltà di accertare le dichiarazioni dei contribuenti: l'imposta reale, per contro, è di più facile amministrazione.
() progressiva
È un'(—) il cui ammontare cresce in misura più che proporzionale all'aumentare dell'imponibile, essendo crescente l'aliquota all'aumentare della base imponibile. Così, se per una base imponibile di 50.000 euro l'aliquota è del 20%, per una base imponibile di 75.000 euro l'aliquota è del 24%, per una base imponibile di 100.000 euro l'aliquota è del 30%, l'ammontare dell'(—) sarà rispettivamente di 10.000 euro, 18.000 euro e 30.000 euro.
Dato che l'(—) può assicurare il raggiungimento di obiettivi di giustizia sociale, considerati molto importanti nelle società democratiche, tutti i moderni sistemi tributari sono improntati a criteri di progressività.
Il metodo è attualmente utilizzato nel nostro sistema fiscale (I.R.P.E.F.) e si realizza mediante la suddivisione del reddito in scaglioni: a ogni scaglione corrisponde un'aliquota diversa e crescente. L'aliquota si applica solo alla porzione di reddito corrispondente; per la porzione di reddito non compresa nello scaglione viene applicata l'aliquota dello scaglione successivo.
() proporzionale
È un'(—) che varia nella stessa proporzione della base imponibile, essendo costante il rapporto fra (—) e base imponibile (aliquota). In tale caso, se l'aliquota dell'(—) è del 30%, chi ha un reddito di 50.000 euro paga 15.000 euro di (—) , chi ha un reddito di 75.000 euro paga 22.500 euro di (—) etc.; ne è un esempio l'(—) di registro che colpisce con un'aliquota costante gli atti di acquisto di un appartamento che un privato effettua da un altro privato.
() reale
Colpisce la ricchezza in quanto tale, senza tener conto delle condizioni personali del contribuente come invece avviene per l'(—) personale.
Presenta l'indubbio vantaggio di essere facilmente amministrabile anche se può essere altamente iniqua (ad esempio, non vi è un criterio di equità nel colpire allo stesso modo due appartamenti della stessa grandezza, se in un caso esso è adibito ad abitazione di una famiglia mentre nell'altro è soltanto una casa di villeggiatura).
() regionale sulle attività produttive
() regressiva
È un'(—) il cui ammontare aumenta in misura meno che proporzionale all'aumentare della base imponibile, essendo decrescente l'aliquota all'aumentare della base stessa. Se per una base imponibile di 50.000 euro l'aliquota è del 20%, per una base imponibile di 75.000 euro l'aliquota è del 18%, per una base imponibile di 100.000 euro l'aliquota è del 15%, l'ammontare dell'(—) sarà rispettivamente di 10.000, 13.500, 15.000 euro.
() sostitutiva
Tributo introdotto dal legislatore fiscale in luogo di normali (—) dirette o indirette, al fine di agevolare particolari categorie di contribuenti o specifiche operazioni.
In pratica, l'(—) comporta una riduzione del carico fiscale e una semplificazione negli adempimenti previsti per i soggetti interessati.
() speciale
È un'(—) che colpisce solo alcuni tipi di reddito. È tale, ad esempio, un'(—) che colpisce soltanto i redditi da capitale o quelli da fabbricato.
() straordinaria
Tributi autonomi istituiti per fronteggiare necessità contingenti dello Stato o degli enti locali.
() sui consumi
Le (—) colpiscono determinati prodotti nazionali o esteri all'atto della loro immissione in consumo.
Come accade per l'imposta di fabbricazione, per i beni esteri in luogo delle (—) vengono applicate corrispondenti sovrimposte di confine.
Soggetto passivo è colui che immette in consumo il prodotto (contribuente percosso); tuttavia questi potrà rivalersi nei confronti del consumatore (contribuente inciso).
I beni attualmente soggetti all'(—) sono: energia elettrica, gas metano, gas liquefatti di petrolio, tabacchi lavorati.
La base imponibile è data dalla quantità di beni immessi in consumo.
Le aliquote variano per ciascun bene e sono fissate dalle diverse leggi istitutive; sono, peraltro, soggette a continue modificazioni, poiché il legislatore fiscale attraverso tali ritocchi può realizzare rapidamente piccole manovre fiscali.
() sul reddito delle società
() sul reddito delle persone fisiche
() sul valore aggiunto
() sulle successioni e donazioni
L'(—) di successione e donazione riguarda i trasferimenti di beni o diritti per successione mortis causa e i trasferimenti di beni o diritti realizzati mediante atti di donazione o liberalità.
La L. 383/2001 aveva soppresso tale imposta, anche se non aveva eliminato del tutto la tassazione degli atti di donazione e le altre liberalità tra vivi.
Il D.L. 262/2006, convertito con L. 286/2006, ha ripristinato l'(—) di successione e di donazione. In particolare, l'art. 2 del decreto 262 prevede l'istituzione dell'(—) di successione e donazione sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.
() sul patrimonio
Si tratta di (—) dirette che colpiscono il patrimonio di un individuo, intendendosi per patrimonio il valore attuale della somma dei redditi attesi.
Le (—) patrimoniali possono essere distinte in ordinarie, straordinarie e saltuarie.
Le (—) ordinarie sono annuali e vengono commisurate al patrimonio netto dell'individuo. Tali tipi di (—) possono essere generali, applicabili cioè a tutti i cespiti patrimoniali, o specifiche, come quelle sulle proprietà immobiliari di cui beneficiano gli enti locali per il loro finanziamento (come ad esempio l'I.C.I. in Italia).
Le (—) straordinarie sul patrimonio, invece, sono state utilizzate in gran parte per far fronte a situazioni di emergenza.
Infine, le (—) saltuarie sono quelle relative al trasferimento del patrimonio con atto tra vivi (donazione) o a causa di morte (successione) [Imposta (sulle successioni e donazioni)].