Imposta
Imposta (d. trib.)
Prelievo coattivo di ricchezza effettuato dallo Stato o da un ente pubblico allo scopo di ottenere i mezzi necessari alla produzione di servizi pubblici indivisibili, servizi cio è di cui si avvantaggia la collettivit à nel suo insieme.
Da tale definizione appare evidente che la funzione dell'() è quella di far concorrere alle spese pubbliche tutti coloro che sono interessati all'esistenza ed al funzionamento dello Stato e degli altri enti pubblici.
() cedolare
Imposta diretta che colpisce alla fonte gli utili distribuiti dalle societ à di capitali.
() complementare
In materia di imposta di registro si ha () complementare in tutti i casi di applicazione del tributo successivamente alla registrazione degli atti.
Un caso molto frequente di () complementare si realizza quando l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate accerta, per atti relativi a immobili o aziende, un valore venale del bene superiore al dichiarato o al corrispettivo pattuito.
() comunale sugli immobili
[I.C.I.].
() di bollo
L'articolo 1 D.P.R. 642/72 definisce l'ambito di applicazione dell'() di bollo, stabilendo che ne sono soggetti gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa allegata al decreto istitutivo del tributo.
La qualit à di soggetto attivo nel rapporto di imposta appartiene in via esclusiva allo Stato, poich é non esistono altri tributi di bollo a favore di enti minori.
Soggetti passivi sono, in solido, tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto (art. 22 D.P.R. 642/72).
Gli atti soggetti all'imposta fin dall'origine vengono assoggettati al momento dell'emissione, prima di qualsiasi scritturazione, e in ogni caso devono essere formati in Italia. Si ha l'applicazione dell'imposta in caso d'uso quando tali atti vengono presentati all'Agenzia delle entrate per la registrazione.
L'imposta pu ò essere applicata in misura fissa o proporzionale: nel primo caso colpisce in un'unica misura gli atti e i documenti, senza tener conto del valore eventualmente in essi indicato; nel secondo caso, si applica all'importo indicato nell'atto con percentuale costante.
Originariamente era pagata mediante l'acquisto di apposita carta bollata o di marche da bollo di diverso valore. Oggi pu ò essere pagata virtualmente mediante soggetti autorizzati a ricevere il pagamento in via telematica.
() di fabbricazione
Le () di fabbricazione colpiscono, nella fase della produzione, una serie di merci tassativamente indicate dalla legge.
Attualmente scontano tali imposte: la birra, gli spiriti, gli olii minerali, i fiammiferi.
I soggetti passivi percossi sono i produttori di tali materie, anche se il tributo viene in realt à ad incidere sul consumatore finale.
() di registro
gli atti scritti di qualsiasi natura (negoziale, amministrativa, giudiziaria);
determinati contratti verbali;
alcune operazioni societarie;
atti formati all'estero.
Il D.P.R. 131/1986 individua due distinte categorie di contribuenti:
i soggetti obbligati alla richiesta di registrazione (parti contraenti, notai, pubblici ufficiali, cancellieri);
soggetti obbligati al pagamento (parti contraenti, parti in causa, pubblici ufficiali che hanno ricevuto, redatto o autenticato gli atti).
Gli atti sono soggetti a tassazione in base alle distinte aliquote indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 131/1986.
L'() di registro in alcuni casi viene applicata in misura proporzionale al valore dell'atto registrato, mentre in altri casi si applica in misura fissa. La misura dell'() fissa è stata elevata a 168 euro, mentre le misure dell'() proporzionale variano a seconda della natura e del contenuto degli atti cui si riferiscono.
() diretta
I vantaggi che presenta rispetto all'() indiretta sono dovuti al fatto che pu ò essere usata come:
strumento di giustizia tributaria, in quanto permette di attuare il principio della progressivit à dell'imposta [Progressivit à del sistema tributario];
strumento di politica anti-inflazionistica, perch é in caso di inflazione un aumento dell'aliquota rallenta la circolazione monetaria.
() doganale
() fissa
Consiste nel pagamento di una somma fissa indipendentemente dal valore dell'atto a cui si riferisce; ad esempio, l'() di registro che si paga al momento della registrazione dell'acquisto di un appartamento nuovo venduto dall'impresa costruttrice, qualunque sia il valore dello stesso.
() generale
Ad esempio, un'() del 20% per tutto il settore calzaturiero sarebbe un'() generale: qualora, invece, per le sole scarpe sportive l'aliquota applicata fosse del 25%, la differenza del 5% costituirebbe un'() speciale.
() indiretta
Da tali azioni, infatti, il fisco desume l'esistenza di un reddito o di un patrimonio: per le () dirette, invece, è lo stesso reddito che viene colpito (es., la retribuzione del dipendente, l'utile societario ecc.).
Le () indirette presentano i seguenti vantaggi:
diminuiscono il rischio di evasione fiscale, perch é essendo prelevate su un grandissimo numero di atti per aliquote non molto alte assicurano un gettito notevole;
sono flessibili, perch é possono essere variate rapidamente in relazione alle esigenze della politica economica;
non scoraggiano gli investimenti, come invece accade frequentemente nel caso delle () dirette.
La pi ù importante () indiretta del sistema tributario italiano è l'I.V.A.: appartengono per ò a questa categoria tutte quelle () che non rientrano tra quelle dirette (ICI, Imposta ipotecaria e catastale, etc.).
() ipotecaria e catastale
Si tratta di figure affini all'() di registro.
La prima si applica in occasione del compimento delle formalit à di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari.
Soggetti passivi dell'() ipotecaria sono, oltre ai pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, anche coloro che richiedono le formalit à suddette.
Obbligati solidalmente al pagamento sono anche coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.
L'() pu ò essere pagata in misura fissa per un importo di 168 euro (come nel caso dei trasferimenti soggetti all'I.V.A.) o in misura proporzionale con l'applicazione di un'aliquota variabile dallo 0,50% (restrizioni d'ipoteca) al 2% (iscrizioni ipotecarie).
L'() catastale è dovuta per l'esecuzione delle volture catastali: si applica nella misura del 10 sul valore dei beni immobili, rustici e urbani, accertato agli effetti delle imposte di registro o nella misura fissa di 168 euro.
Per l'accertamento e la riscossione il legislatore rinvia alle disposizioni in materia di () di registro.
() personale
Nella sua applicazione si tiene conto di diverse condizioni soggettive come l'esistenza di familiari a carico o la possibilit à di detrarre eventuali spese.
Come è facile intuire, l'() personale risponde a criteri di giustizia sociale (proprio perch é considera la situazione personale del contribuente), ma implica maggiori costi di riscossione, perch é comporta la difficolt à di accertare le dichiarazioni dei contribuenti: l'imposta reale, per contro, è di pi ù facile amministrazione.
() progressiva
Dato che l'() pu ò assicurare il raggiungimento di obiettivi di giustizia sociale, considerati molto importanti nelle societ à democratiche, tutti i moderni sistemi tributari sono improntati a criteri di progressivit à.
Il metodo è attualmente utilizzato nel nostro sistema fiscale (I.R.P.E.F.) e si realizza mediante la suddivisione del reddito in scaglioni : a ogni scaglione corrisponde un'aliquota diversa e crescente. L'aliquota si applica solo alla porzione di reddito corrispondente; per la porzione di reddito non compresa nello scaglione viene applicata l'aliquota dello scaglione successivo.
() proporzionale
() reale
Colpisce la ricchezza in quanto tale, senza tener conto delle condizioni personali del contribuente come invece avviene per l'() personale.
Presenta l'indubbio vantaggio di essere facilmente amministrabile anche se pu ò essere altamente iniqua (ad esempio, non vi è un criterio di equit à nel colpire allo stesso modo due appartamenti della stessa grandezza, se in un caso esso è adibito ad abitazione di una famiglia mentre nell'altro è soltanto una casa di villeggiatura).
() regionale sulle attivit à produttive
[I.R.A.P.].
() regressiva
() sostitutiva
Tributo introdotto dal legislatore fiscale in luogo di normali () dirette o indirette, al fine di agevolare particolari categorie di contribuenti o specifiche operazioni.
In pratica, l'() comporta una riduzione del carico fiscale e una semplificazione negli adempimenti previsti per i soggetti interessati.
() speciale
() straordinaria
Tributi autonomi istituiti per fronteggiare necessit à contingenti dello Stato o degli enti locali.
() sui consumi
Le () colpiscono determinati prodotti nazionali o esteri all'atto della loro immissione in consumo.
Come accade per l'imposta di fabbricazione, per i beni esteri in luogo delle () vengono applicate corrispondenti sovrimposte di confine.
Soggetto passivo è colui che immette in consumo il prodotto (contribuente percosso); tuttavia questi potr à rivalersi nei confronti del consumatore (contribuente inciso).
I beni attualmente soggetti all'() sono: energia elettrica, gas metano, gas liquefatti di petrolio, tabacchi lavorati.
La base imponibile è data dalla quantit à di beni immessi in consumo.
Le aliquote variano per ciascun bene e sono fissate dalle diverse leggi istitutive; sono, peraltro, soggette a continue modificazioni, poich é il legislatore fiscale attraverso tali ritocchi pu ò realizzare rapidamente piccole manovre fiscali.
() sul reddito delle societ à
[I.R.E.S.].
() sul reddito delle persone fisiche
[I.R.PE.F.].
() sul valore aggiunto
[I.V.A.].
() sulle successioni e donazioni
L'() di successione e donazione riguarda i trasferimenti di beni o diritti per successione mortis causa e i trasferimenti di beni o diritti realizzati mediante atti di donazione o liberalit à.
La L. 383/2001 aveva soppresso tale imposta, anche se non aveva eliminato del tutto la tassazione degli atti di donazione e le altre liberalit à tra vivi.
Il D.L. 262/2006, convertito con L. 286/2006, ha ripristinato l'() di successione e di donazione. In particolare, l'art. 2 del decreto 262 prevede l'istituzione dell'() di successione e donazione sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.
() sul patrimonio
Si tratta di () dirette che colpiscono il patrimonio di un individuo, intendendosi per patrimonio il valore attuale della somma dei redditi attesi.
Le () patrimoniali possono essere distinte in ordinarie, straordinarie e saltuarie.
Le () ordinarie sono annuali e vengono commisurate al patrimonio netto dell'individuo. Tali tipi di () possono essere generali, applicabili cio è a tutti i cespiti patrimoniali, o specifiche, come quelle sulle propriet à immobiliari di cui beneficiano gli enti locali per il loro finanziamento (come ad esempio l'I.C.I. in Italia).
Le () straordinarie sul patrimonio, invece, sono state utilizzate in gran parte per far fronte a situazioni di emergenza.
Infine, le () saltuarie sono quelle relative al trasferimento del patrimonio con atto tra vivi (donazione) o a causa di morte (successione) [Imposta (sulle successioni e donazioni)].