I.R.A.P.

I.R.A.P. [imposta regionale sulle attività produttive] (d. trib.)
Imposta a carattere reale sullo svolgimento di attività imprenditoriali il cui gettito, garantendo l'autonomia finanziaria delle Regioni, è volto a compensare i minori introiti conseguenti alla soppressione dei seguenti tributi: ILOR, ICIAP, tassa sulla partita IVA, imposta sul patrimonio netto delle imprese, contributi per il SSN (compresa la tassa sulla salute).
Sono obbligati al pagamento dell'imposta, in relazione all'esercizio di un'attività organizzata per la produzione di beni e servizi:
— le persone fisiche, (commercianti, artisti, professionisti e produttori agricoli);
— le società di persone;
— le società di capitali, gli enti commerciali e equiparati;
— gli enti non commerciali e equiparati;
— le amministrazioni e gli enti pubblici.
La base imponibile, costituita dal valore aggiunto della produzione generato nel territorio regionale in cui il soggetto esercita l'attività, è determinata dalle risultanze del bilancio, con criteri specifici per ogni categoria di soggetti passivi.
I soggetti passivi devono osservare gli obblighi documentali e contabili ai quali sono tenuti ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA.
L'(—) ordinaria, non deducibile ai fini IRPEF e IRES, prevede un'aliquota del 4,25% con possibilità per le Regioni di elevare, dopo il terzo anno di applicazione, la stessa di un altro punto percentuale. È prevista, inoltre, la possibilità di applicare agevolazioni a soggetti che intraprendono nuove attività produttive.
Nella legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (L. 80/2003) è prevista, all'art. 8, la graduale eliminazione dell'(—) anche in considerazione dei dubbi di incostituzionalità che sono stati sollevati dalla sua entrata in vigore e dalle eccezioni sollevate dagli organismi della UE che rilevano nel tributo regionale una sorte di duplicazione dell'IVA.