I.R.A.P.
I.R.A.P. [imposta regionale sulle attivit à produttive] (d. trib.)
Imposta a carattere reale sullo svolgimento di attivit à imprenditoriali il cui gettito, garantendo l'autonomia finanziaria delle Regioni, è volto a compensare i minori introiti conseguenti alla soppressione dei seguenti tributi: ILOR, ICIAP, tassa sulla partita IVA, imposta sul patrimonio netto delle imprese, contributi per il SSN (compresa la tassa sulla salute).
Sono obbligati al pagamento dell'imposta, in relazione all'esercizio di un'attivit à organizzata per la produzione di beni e servizi:
le persone fisiche, (commercianti, artisti, professionisti e produttori agricoli);
le societ à di persone;
le societ à di capitali, gli enti commerciali e equiparati;
gli enti non commerciali e equiparati;
le amministrazioni e gli enti pubblici.
La base imponibile, costituita dal valore aggiunto della produzione generato nel territorio regionale in cui il soggetto esercita l'attivit à, è determinata dalle risultanze del bilancio, con criteri specifici per ogni categoria di soggetti passivi.
I soggetti passivi devono osservare gli obblighi documentali e contabili ai quali sono tenuti ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA.
L'() ordinaria, non deducibile ai fini IRPEF e IRES, prevede un'aliquota del 4,25% con possibilit à per le Regioni di elevare, dopo il terzo anno di applicazione, la stessa di un altro punto percentuale. È prevista, inoltre, la possibilit à di applicare agevolazioni a soggetti che intraprendono nuove attivit à produttive.
Nella legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (L. 80/2003) è prevista, all'art. 8, la graduale eliminazione dell'() anche in considerazione dei dubbi di incostituzionalit à che sono stati sollevati dalla sua entrata in vigore e dalle eccezioni sollevate dagli organismi della UE che rilevano nel tributo regionale una sorte di duplicazione dell'IVA.