I.V.A.

I.V.A. [imposta sul valore aggiunto] (d. trib.)
Principale imposta indiretta dell'ordinamento tributario italiano, introdotta allo scopo di armonizzare il nostro sistema fiscale con quello della Comunità Europea.
È un'imposta che colpisce, attraverso un sistema di detrazioni imposta da imposta, solo la parte di incremento di valore che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino ad incidere totalmente sul consumatore finale, che corrisponderà l'intero tributo.
L'(—) colpisce:
— le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni;
— le importazioni da chiunque effettuate;
— gli acquisti intracomunitari di beni.
Secondo la legge, costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento.
Vengono, invece, ritenute prestazioni di servizi quelle attività, svolte contro corrispettivo, dipendenti da contratti d'opera, appalto, mandato, trasporto, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e, in genere, da obbligazioni di fare, non fare, permettere, qualunque ne sia la fonte.
Per importazioni deve intendersi soltanto l'introduzione da parte degli Stati membri della Unione Europea di beni provenienti da paesi terzi.
Si considerano, infine, acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38, D.L. 331/1993, le acquisizioni a titolo oneroso effettuate nell'esercizio di imprese, arti o professioni di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato membro della Comunità, dal cedente, ivi soggetto passivo d'imposta, dell'acquirente o da terzi per loro conto.
Dunque artisti, professionisti, imprenditori, imprenditori extra comunitari e coloro che effettuano acquisti intracomunitari costituiscono i soggetti passivi d'imposta (percossi), ma in realtà il tributo viene a gravare sui consumatori finali (incisi).
L'(—) è un'imposta:
— neutrale, perché non colpisce l'intero bene in ogni suo trasferimento, ma incide solo sul valore aggiunto;
— trasparente, perché in ogni momento, o meglio in ogni fase del ciclo produttivo, è facilmente detraibile l'imposta gravante sul bene;
— istantanea, in quanto l'occasione del prelievo è data da ogni singolo scambio di beni o servizi;
— a pagamento frazionato, in quanto ciascun soggetto, attraverso il sistema di detrazione, dovrà corrispondere il tributo solo per il valore che ha aggiunto al bene;
— applicata sulla cifra di affari complessivamente realizzata in un dato periodo di tempo. Infatti, ai fini della riscossione l'erario introita il tributo solo periodicamente, quando il contribuente è tenuto ad effettuare il rapporto tra l'imposta pagata per gli acquisti effettuati con quella incassata per le vendite;
 gravante sul consumatore finale.
La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente, comprese spese e oneri accessori.
Le aliquote attualmente in vigore sono tre: 4% (aliquota minima), 10% (aliquota ridotta), 20% (aliquota normale).
Ogni anno il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente. Tale obbligo viene ormai assolto dalla maggiore parte dei contribuenti attraverso la presentazione della dichiarazione unificata.
È appena il caso di ricordare, tuttavia, che per alcune categorie di contribuenti permane l'obbligo di presentare la dichiarazione (—) in via autonoma.
I soggetti passivi sono, inoltre, tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) del tributo e il versamento riepilogativo annuale.
Non tutte le attività esercitate da imprenditori, artisti e professionisti sono assoggettabili all'(—).
La normativa al riguardo prevede che alcune operazioni siano sottratte all'imposizione.
A tale proposito si distinguono:
— operazioni escluse propriamente dette, ovvero operazioni che non hanno alcuna rilevanza rispetto al campo di applicazione dell'imposta e sottratte perciò ad ogni adempimento;
— operazioni esenti, per le quali si richiede l'adempimento degli obblighi di fatturazione e registrazione nonché di quelli connessi alla dichiarazione annuale;
— operazioni non imponibili, tra cui cessioni di beni e prestazioni di servizi destinati all'esportazione.