I.C.I.

I.C.I. [imposta comunale sugli immobili] (d. trib.)
L'(—) è un'imposta diretta locale che grava sui fabbricati e sui terreni agricoli ed edificabili.
L'(—) deve essere pagata:
— dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
— dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
— dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
— dai concessionari di aree demaniali
L'(—) deve essere versata in due rate:
— la prima, da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno e si calcola in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente;
— la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1 e il 16 dicembre, si calcola con l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto.
L'imposta si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota fissata dal Comune.