Guarentigie

Guarentigie
() costituzionali (d. cost.)
Sono una serie di garanzie previste dalla Costituzione per assicurare l'assoluta indipendenza degli organi costituzionali. Tra le principali ricordiamo:
— l'irresponsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni: unico limite sono i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione;
— l'insindacabilità dei parlamentari e l'assenza del vincolo di mandato rispetto ai partiti;
— l'immunità e l'inviolabilità dei parlamentari che non possono essere sottoposti a perquisizione personale o domiciliare, ovvero arrestati (tranne nei casi di flagranza di reato o in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna) senza l'autorizzazione della Camera cui appartengono (art. 68 Cost.) [Immunità (parlamentare)].
Si noti che anche i membri della Corte costituzionale godono di analoghe immunità.