Antitrust
Antitrust [normativa comunitaria e nazionale]
Normativa comunitaria
I principi fondamentali della disciplina della concorrenza, posti dal Trattato istitutivo della C.E.E., come modificato dal trattato di Amsterdam in vigore dal 1 maggio 1999, possono cos ì sintetizzarsi:
divieto di intese pregiudizievoli al commercio tra gli Stati membri e restrittive della concorrenza all'interno del mercato comune (art. 81) disponendo la nullit à delle intese, eventualmente concluse, con efficacia retroattiva;
divieto, alle imprese che hanno una posizione dominante nel mercato comune, di farne un esercizio abusivo (art. 82) [Abuso (di posizione dominante)];
disciplina delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche, nonch é le imprese alle quali gli Stati affidano la gestione di servizi nell'interesse generale (art. 86);
regolamentazione degli interventi degli Stati membri nell'economia, per impedire che gli aiuti economici alle imprese generino limitazioni e modifiche al libero esplicarsi della concorrenza (artt. 87-89).
Il Trattato non contiene, invece, una specifica normativa in relazione alle concentrazioni d'imprese.
L'applicazione delle regole comunitarie della concorrenza è demandata alla Commissione che ha il compito generale di fare rispettare il Trattato CE ed il controllo finale è riservato, ad istanza degli interessati, alla Corte di Giustizia.
Normativa nazionale
In Italia la normativa () è dettata dalla L. 287/90.
Con tale legge è stata istituita un'Autorit à garante della concorrenza e del mercato con sede in Roma, cui è demandato il compito di vigilare sul rispetto della normativa (), con ampi poteri di istruttoria e decisionali per il mantenimento ed il ripristino di condizioni di concorrenza effettiva.
Essa ha, altres ì, poteri consultivi in ordine alle iniziative legislative o regolamentari nonch é ai problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato e deve segnalare al Parlamento ed al Governo ogni eventuale distorsione determinata da norme di legge o di regolamento, o da provvedimenti amministrativi di carattere generale.
In particolare, l'art. 2 della L. 287/90 fissa il divieto, e la conseguente nullit à a ogni effetto , di intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
L'art. 3 vieta altres ì l'abuso, da parte di una o pi ù imprese, di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, specificando, a titolo di esemplificazione e con elencazione non tassativa, che un abuso siffatto viene perpetrato attraverso le seguenti pratiche:
imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il processo tecnologico, a danno dei consumatori;
applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cos ì da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.
Infine, per quanto riguarda le operazioni di concentrazione di imprese che diano luogo ad una modificazione della struttura interna delle imprese interessate, queste non sono vietate in assoluto, ma solo se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale, in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.
La legislazione () nazionale è operativa soltanto per i comportamenti anticoncorrenziali limitati al mercato nazionale; in caso di pratiche monopolistiche di rilievo comunitario trover à piena attuazione la disciplina comunitaria.