Partiti politici

Partiti politici (d. cost.)
Sono associazioni di persone che hanno comuni ideologie ed interessi e che, attraverso una stabile organizzazione, mirano ad esercitare una influenza sulla determinazione dell'indirizzo politico del Paese [Indirizzo (politico)].
Gli elementi costitutivi dei (—) sono quindi: organizzazione, patrimonio e scopo (o ideologia). Essi sono caratterizzati inoltre dalla pubblicità, che li differenzia dalle sette segrete e dal perseguimento di principi ed interessi di carattere generale.
I partiti politici non possono:
— assumere la forma di un'associazione segreta, né avere una organizzazione di carattere militare, per il divieto generale dell'art. 18 Cost.;
— assumere simboli o contrassegni confondibili con simboli altrui o riproducenti immagini religiose;
— annoverare tra i loro iscritti i militari di carriera in servizio permanente effettivo e gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. L'art. 98 Cost. prevede la possibilità di un tale divieto anche per i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, e per i magistrati. Il motivo di tali divieti sta nel fatto che questi funzionari statali sono al servizio esclusivo della nazione.
Formano l'ossatura politica di un popolo e, come i sindacati, mal si prestano ad una precisa disciplina legislativa, sia costituzionale che ordinaria, perché una loro puntuale e rigorosa regolamentazione potrebbe limitarne l'esistenza, imbrigliandone l'attività e finendo con lo snaturare la loro natura di manifestazioni della autonomia politica dello Stato-comunità.
Principali funzioni dei (—) nelle democrazie contemporanee sono:
— l'inquadramento degli elettori (ossia la loro formazione ideologico-politica);
— la selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali e degli eletti per ricoprire le cariche pubbliche;
— l'inquadramento degli eletti (per la disciplina di partito);
— il raccordo fra elettori ed eletti tra una elezione e l'altra.