G.E.I.E.

G.E.I.E. [gruppo europeo di interesse economico] (d. comunit.)
Organismo associativo comunitario finalizzato a consentire agli imprenditori europei lo svolgimento di iniziative economiche comuni, la realizzazione di proficui rapporti di cooperazione internazionale, nonché la partecipazione congiunta a gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche o private.
Si tratta di uno strumento contrattuale attraverso il quale gli operatori di mercato unico, senza modificare la propria natura giuridica ed evitando di fare ricorso a complesse formule societarie di difficoltosa gestione, hanno la possibilità di conseguire i livelli dimensionali e le economie di scala che si pongono quale presupposto inscindibile della competitività del sistema imprenditoriale europeo nell'area internazionale.
Il (—) non è un organismo societario, in quanto non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso (eventuali profitti vanno considerati come profitti dei membri e tra costoro ripartiti secondo la proporzione prevista dal contratto costitutivo); ma non è altresì un'associazione, in quanto la sua attività è strumentale rispetto allo sviluppo dell'attività economica dei partecipanti.
Possono dar vita ad un (—):
— le società e gli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità;
— le persone fisiche che esercitano un'attività industriale, commerciale, artigianale ed agricola;
— i liberi professionisti e coloro che prestino altri servizi nella Comunità.
È costituito mediante contratto (plurilaterale, con comunione di scopo) che deve, a pena di nullità, rivestire la forma scritta.
Il (—) non deve essere necessariamente fornito di capitale né di un fondo di dotazione: i membri non hanno alcun obbligo di effettuare conferimenti ma sono però tenuti a prestare i mezzi economici necessari per il suo funzionamento.
Qualora svolga attività commerciale, il (—) è soggetto a fallimento.