
Gestione
Gestione
(—) accentrata di strumenti finanziari (d. finanz.)
(—) collettiva di portafoglio (d. finanz.)
Con tale espressione si indica l'attività di gestione di un patrimonio in cui confluiscono i risparmi di più investitori, che saranno investiti collettivamente e in maniera indifferenziata, senza, cioè, che l'investitore possa influenzare l'intermediario finanziario nelle sue scelte d'investimento.
Tale servizio finanziario si realizza attraverso:
— la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
— la gestione del patrimonio di fondi comuni d'investimento o di SICAV, di propria o di terza istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili.
L'esercizio dell'attività di (—) è riservato a imprese specializzate, le società di gestione del risparmio o le stesse SICAV. Esse sono sottoposte, a tutela degli investitori, alla vigilanza della Banca d'Italia e della CONSOB e devono rispettare le regole generali di comportamento definite dalle medesime autorità.
(—) d'affari (d. civ.)
Si ha (—) quando un soggetto (gestore) si prende cura spontaneamente, cioè senza esservi obbligato e senza averne avuto incarico dall'interessato (dominus), di uno o più affari patrimoniali altrui. A tale circostanza la legge, concorrendo alcuni requisiti, ricollega il sorgere di obbligazioni sia a carico del gestore che a carico del dominus.
Requisiti della (—) sono:
— l'utilità iniziale della gestione (utiliter coeptum): affinché si producano gli effetti della (—), questa deve essere utilmente iniziata; l'utilità si giudica obiettivamente, facendo riferimento alla valutazione che avrebbe effettuato il dominus, con la diligenza del buon padre di famiglia, al momento dell'inizio dell'affare;
— la mancanza di un divieto alla (—) da parte del dominus (non prohibente domino);
— la consapevolezza dell'alienità dell'affare (cd. animus aliena negotia gerendi): il gestore deve cioè sapere (e, quindi, deve avere intenzione) di trattare affari altrui, ossia di avvantaggiare il dominus e di non aver nessun obbligo in tal senso, altrimenti al più il gestore potrebbe invocare l'arricchimento senza causa del dominus;
— la liceità dell'affare;
— la capacità di agire del gestore (art. 2029 c.c.).
La (—) produce effetti:
— nei confronti del gestore, che ha l'obbligo di continuare la gestione intrapresa, finché l'interessato (o l'erede in caso di morte del dominus) non sia in condizione di provvedervi da sé (art. 2028 c.c.), ed è sottoposto a tutti gli obblighi del mandatario (diligenza del buon padre di famiglia, obbligo di rendiconto etc.);
— nei confronti del dominus, che deve adempiere, verso i terzi, agli obblighi che gli derivano dai negozi compiuti dal gestore in suo nome [(—) rappresentativa] e deve tenere indenne il gestore dalle obbligazioni che questi abbia assunto in nome proprio [(—) non rappresentativa], rimborsandogli le spese sostenute ed i relativi interessi. Da ciò si deduce che il gestore non agisce a proprio rischio.