Gestione
Gestione
() accentrata di strumenti finanziari (d. finanz.)
() collettiva di portafoglio (d. finanz.)
Con tale espressione si indica l'attivit à di gestione di un patrimonio in cui confluiscono i risparmi di pi ù investitori, che saranno investiti collettivamente e in maniera indifferenziata, senza, cio è, che l'investitore possa influenzare l'intermediario finanziario nelle sue scelte d'investimento.
Tale servizio finanziario si realizza attraverso:
la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
la gestione del patrimonio di fondi comuni d'investimento o di SICAV, di propria o di terza istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili.
L'esercizio dell'attivit à di () è riservato a imprese specializzate, le societ à di gestione del risparmio o le stesse SICAV. Esse sono sottoposte, a tutela degli investitori, alla vigilanza della Banca d'Italia e della CONSOB e devono rispettare le regole generali di comportamento definite dalle medesime autorit à.
() d'affari (d. civ.)
Si ha () quando un soggetto (gestore) si prende cura spontaneamente, cio è senza esservi obbligato e senza averne avuto incarico dall'interessato (dominus), di uno o pi ù affari patrimoniali altrui. A tale circostanza la legge, concorrendo alcuni requisiti, ricollega il sorgere di obbligazioni sia a carico del gestore che a carico del dominus.
Requisiti della () sono:
l'utilit à iniziale della gestione (utiliter coeptum): affinch é si producano gli effetti della (), questa deve essere utilmente iniziata; l'utilit à si giudica obiettivamente, facendo riferimento alla valutazione che avrebbe effettuato il dominus, con la diligenza del buon padre di famiglia, al momento dell'inizio dell'affare;
la mancanza di un divieto alla () da parte del dominus ( non prohibente domino );
la consapevolezza dell'alienit à dell'affare (cd. animus aliena negotia gerendi ): il gestore deve cio è sapere (e, quindi, deve avere intenzione) di trattare affari altrui, ossia di avvantaggiare il dominus e di non aver nessun obbligo in tal senso, altrimenti al pi ù il gestore potrebbe invocare l'arricchimento senza causa del dominus;
la liceit à dell'affare;
la capacit à di agire del gestore (art. 2029 c.c.).
La () produce effetti:
nei confronti del gestore, che ha l'obbligo di continuare la gestione intrapresa, finch é l'interessato (o l'erede in caso di morte del dominus) non sia in condizione di provvedervi da s é (art. 2028 c.c.), ed è sottoposto a tutti gli obblighi del mandatario (diligenza del buon padre di famiglia, obbligo di rendiconto etc.);
nei confronti del dominus, che deve adempiere, verso i terzi, agli obblighi che gli derivano dai negozi compiuti dal gestore in suo nome [() rappresentativa] e deve tenere indenne il gestore dalle obbligazioni che questi abbia assunto in nome proprio [() non rappresentativa], rimborsandogli le spese sostenute ed i relativi interessi. Da ci ò si deduce che il gestore non agisce a proprio rischio.