Fondo comune di investimento

Fondo comune di investimento (d. comm.)
Nei (—) l'investitore affida il proprio capitale ad operatori specializzati (società di gestione) con l'incarico di procedere ad operazioni di investimento diversificate: in considerazione della professionalità, solvibilità e liquidità della società intermediaria, l'investitore ha il vantaggio di una maggiore garanzia dai rischi che i mercati finanziari presentano.
I (—) possono essere classificati in diverse categorie a seconda delle caratteristiche che presentano:
— in base alla forma di investimento dei capitali raccolti, si distinguono: () mobiliare, in cui il risparmio viene investito in valori mobiliari; () immobiliare, in cui il risparmio raccolto viene investito in beni immobili;
— in base alle modalità di raccolta del risparmio si distinguono: fondi chiusi, in cui l'investitore può ottenere il rimborso della sua partecipazione solo a scadenze predeterminate; fondi aperti in cui l'investitore ha diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso della propria quota secondo lo schema di funzionamento del (—).
In Italia i fondi mobiliari aperti sono stati disciplinati dalla L. 77/83, i fondi mobiliari chiusi dalla L. 344/93 e quelli immobiliari chiusi dalla L. 86/94.
A far data dal 1-7-1998, i (—) sono regolati dagli artt. 33 ss. del T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98) che, abrogando quasi integralmente le leggi citate (salvo alcuni articoli transitoriamente efficaci), consolida e coordina il regime giuridico dei (—) ampliandone la tipologia mediante la previsione di (—) che possono essere investiti oltre che in strumenti finanziari, anche in crediti, depositi bancari, beni immobili e diritti reali immobiliari, titoli rappresentativi di crediti ed ogni altro bene per il quale esiste un mercato che ne determini con certezza il valore almeno ogni sei mesi.
I (—), definiti come patrimoni autonomi, suddivisi in quote, di pertinenza di una pluralità di soggetti, gestiti in monte, costituiscono una tipologia di gestione collettiva del risparmio il cui esercizio viene riservato ad apposite società specializzate, le società di gestione del risparmio.
Il (—) è gestito dalla società di gestione che lo ha istituito (cd. società promotrice) o da altra società di gestione (cd. gestore), mentre la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità del (—) è affidata ad una banca depositaria.
Il (—) costituisce patrimonio autonomo, distinto dal patrimonio della società di gestione, da quello di ciascun partecipante e da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società. Le quote di partecipazione al (—), tutte di uguale valore e con pari diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore a scelta dell'investitore.
Il rapporto tra investitore e (—) è disciplinato dal regolamento del (—) che deve essere approvato dalla Banca d'Italia e in cui devono essere definite, tra l'altro, le caratteristiche e il funzionamento del (—): denominazione, durata, modalità di partecipazione, gamma degli investimenti etc.
La definizione degli aspetti tecnico-operativi è demandata all'emanazione della normativa secondaria che determina, tra l'altro, le caratteristiche, i limiti operativi, la tipologia, le modalità di partecipazione, l'eventuale durata minima o massima dei (—).
() immobiliare
I (—) immobiliare sono stati istituiti dalla L. 25-1-1994, n. 86 per stimolare il mercato immobiliare italiano e creare un incentivo allo sviluppo di un settore da diversi anni stagnante.
La disciplina è stata, successivamente, modificata dalla L. 503/95 che segna il definitivo decollo dei (—) e che consente al Tesoro e agli enti locali di emettere titoli convertibili in quote dei (—) costituiti almeno per il 51% da immobili pubblici, favorendo una riduzione non trascurabile del debito statale e degli enti locali attraverso la dismissione del patrimonio pubblico disponibile.
Il T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98), nell'introdurre una disciplina coordinata e autonoma dei fondi comuni di investimento, ha abrogato la L. 86/94 ad eccezione dell'art. 14bis (fondi costituiti con apporto di beni immobili) e dell'art. 15 (disposizioni tributarie).
La nuova disciplina è stata integrata da una normativa secondaria di attuazione (D.M. 228/99 e provvedimento Banca d'Italia 1-7-1998).
() mobiliare
Sono patrimoni autonomi, creati mediante la raccolta di risparmio presso il pubblico e l'utilizzazione di questo per l'acquisto diversificato di strumenti finanziari.
La L. 83/77 ha istituito i (—) mobiliare aperti, mentre la L. 344/93 ha istituito i (—) mobiliare chiusi.
Rientrando nella più ampia categoria dei fondi comuni d'investimento, a far data dal 1-7-1998 i (—) mobiliare vengono disciplinati dagli artt. 33 ss. del T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98) che abroga sia la L. 77/83 sia la L. 344/93.