Fondo comune di investimento
Fondo comune di investimento (d. comm.)
Nei () l'investitore affida il proprio capitale ad operatori specializzati (societ à di gestione) con l'incarico di procedere ad operazioni di investimento diversificate: in considerazione della professionalit à, solvibilit à e liquidit à della societ à intermediaria, l'investitore ha il vantaggio di una maggiore garanzia dai rischi che i mercati finanziari presentano.
I () possono essere classificati in diverse categorie a seconda delle caratteristiche che presentano:
in base alla forma di investimento dei capitali raccolti, si distinguono: () mobiliare, in cui il risparmio viene investito in valori mobiliari; () immobiliare, in cui il risparmio raccolto viene investito in beni immobili;
in base alle modalit à di raccolta del risparmio si distinguono: fondi chiusi, in cui l'investitore pu ò ottenere il rimborso della sua partecipazione solo a scadenze predeterminate; fondi aperti in cui l'investitore ha diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso della propria quota secondo lo schema di funzionamento del ().
In Italia i fondi mobiliari aperti sono stati disciplinati dalla L. 77/83, i fondi mobiliari chiusi dalla L. 344/93 e quelli immobiliari chiusi dalla L. 86/94.
A far data dal 1-7-1998, i () sono regolati dagli artt. 33 ss. del T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98) che, abrogando quasi integralmente le leggi citate (salvo alcuni articoli transitoriamente efficaci), consolida e coordina il regime giuridico dei () ampliandone la tipologia mediante la previsione di () che possono essere investiti oltre che in strumenti finanziari, anche in crediti, depositi bancari, beni immobili e diritti reali immobiliari, titoli rappresentativi di crediti ed ogni altro bene per il quale esiste un mercato che ne determini con certezza il valore almeno ogni sei mesi.
I (), definiti come patrimoni autonomi, suddivisi in quote, di pertinenza di una pluralit à di soggetti, gestiti in monte , costituiscono una tipologia di gestione collettiva del risparmio il cui esercizio viene riservato ad apposite societ à specializzate, le societ à di gestione del risparmio.
Il () è gestito dalla societ à di gestione che lo ha istituito (cd. societ à promotrice) o da altra societ à di gestione (cd. gestore), mentre la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilit à del () è affidata ad una banca depositaria.
Il () costituisce patrimonio autonomo, distinto dal patrimonio della societ à di gestione, da quello di ciascun partecipante e da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima societ à. Le quote di partecipazione al (), tutte di uguale valore e con pari diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore a scelta dell'investitore.
Il rapporto tra investitore e () è disciplinato dal regolamento del () che deve essere approvato dalla Banca d'Italia e in cui devono essere definite, tra l'altro, le caratteristiche e il funzionamento del (): denominazione, durata, modalit à di partecipazione, gamma degli investimenti etc.
La definizione degli aspetti tecnico-operativi è demandata all'emanazione della normativa secondaria che determina, tra l'altro, le caratteristiche, i limiti operativi, la tipologia, le modalit à di partecipazione, l'eventuale durata minima o massima dei ().
() immobiliare
I () immobiliare sono stati istituiti dalla L. 25-1-1994, n. 86 per stimolare il mercato immobiliare italiano e creare un incentivo allo sviluppo di un settore da diversi anni stagnante.
La disciplina è stata, successivamente, modificata dalla L. 503/95 che segna il definitivo decollo dei () e che consente al Tesoro e agli enti locali di emettere titoli convertibili in quote dei () costituiti almeno per il 51% da immobili pubblici, favorendo una riduzione non trascurabile del debito statale e degli enti locali attraverso la dismissione del patrimonio pubblico disponibile.
Il T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98), nell'introdurre una disciplina coordinata e autonoma dei fondi comuni di investimento, ha abrogato la L. 86/94 ad eccezione dell'art. 14bis (fondi costituiti con apporto di beni immobili) e dell'art. 15 (disposizioni tributarie).
La nuova disciplina è stata integrata da una normativa secondaria di attuazione (D.M. 228/99 e provvedimento Banca d'Italia 1-7-1998).
() mobiliare
Sono patrimoni autonomi, creati mediante la raccolta di risparmio presso il pubblico e l'utilizzazione di questo per l'acquisto diversificato di strumenti finanziari.
La L. 83/77 ha istituito i () mobiliare aperti, mentre la L. 344/93 ha istituito i () mobiliare chiusi.
Rientrando nella pi ù ampia categoria dei fondi comuni d'investimento, a far data dal 1-7-1998 i () mobiliare vengono disciplinati dagli artt. 33 ss. del T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98) che abroga sia la L. 77/83 sia la L. 344/93.