Esecutorietà

Esecutorietà (d. proc. civ.; d. proc. pen.)
È l'attitudine di un provvedimento amministrativo o processuale ad essere attuato coattivamente, ossia contro la volontà del destinatario.
() delle sentenze penali
Le sentenze penali e i decreti penali di condanna sono eseguibili soltanto dopo il passaggio in giudicato [Cosa giudicata], ossia quando sono divenuti irrevocabili (art. 650 c.p.p.): in applicazione del fondamentale principio del favor rei e della correlativa presunzione di innocenza, nessuna forma di (—) è dunque prevista per le sentenze penali non definitive.
() delle sentenze civili
L'(—), nell'ambito del processo civile, è attribuita dalla legge non solo alle sentenze passate in giudicato [Cosa giudicata], ma anche alle sentenze non definitive emesse in primo o in secondo grado (artt. 282 e 283 c.p.c.).
L'art. 282 c.p.c. sancisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, senza porre alcuna distinzione tra le diverse tipologie di sentenze e la posizione processuale delle parti. Pertanto, deve ritenersi che tutte le sentenze di primo grado, siano esse dichiarative, costitutive o di condanna, sono esecutive.
La tesi contraria, secondo la quale sono esecutive soltanto le sentenze di condanna, contrasta con l'art. 3 Cost., disciplinando in modo differenziato situazioni tra loro omogenee.
Eccezionalmente, possono essere dotati di (—) anche provvedimenti diversi dalla sentenza: ad esempio, le ordinanze di cui agli artt. 179 e 264 c.p.c., i decreti ingiuntivi divenuti definitivi (art. 647 c.p.c.), il provvedimento di convalida di licenza e di sfratto (art. 663 c.p.c.), il lodo dichiarato esecutivo con decreto (art. 825 c.p.c.), nonché le ordinanze introdotte dalla novella del 1990 agli artt. 186bis, 186ter e 186quater c.p.c. [Azione (civile)].