Escussione

Escussione
Beneficio di () (d. civ.)
Facoltà del fideiussore [Fideiussione] pattuita con il creditore di non essere tenuto a pagare prima dell'(—) del debitore principale, in deroga alla solidarietà propria dell'obbligazione fideiussoria (artt. 1944, 2268, 2304 c.c.).
Il beneficio di (—) è fatto valere mediante eccezione e deve essere espressamente pattuito nella obbligazione; inoltre, il fideiussore che sia convenuto dal creditore e che intenda sollevare l'eccezione, ha l'onere di indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
Analogo beneficio è previsto dalla legge per i soci responsabili delle obbligazioni sociali in una società di persone.
() dei testimoni (d. proc. civ.; d. proc. pen.)
() del debitore (d. proc. civ.)