Ditta
Ditta (d. comm.)
Essa costituisce, a differenza del marchio e dell'insegna che hanno carattere meramente facoltativo, il mezzo di individuazione necessario dell'impresa economica.
Nella creazione della () l'imprenditore deve fare in modo che essa contenga il suo cognome o la sua sigla (art. 2563 c.c.), garantendo, in tal modo, ai consumatori la riconoscibilit à giuridica dell'imprenditore cui indirizzano la loro domanda (principio della verit à).
La (), inoltre, deve essere idonea a caratterizzare una data impresa, differenziandola in modo preciso da imprese similari (principio della novit à). La novit à non è intesa in senso assoluto, ma in relazione ad imprese col medesimo oggetto e che operino nella stessa parte del territorio nazionale.
La () pu ò essere trasferita solo insieme all'azienda.
Il legislatore, tenendo presente la funzione di collettore di clientela propria della (), riconosce all'imprenditore che per primo la utilizz ò il diritto all'uso esclusivo della stessa onde evitare che altri imprenditori, profittando di un'ingannevole omonimia, possano sottrargli slealmente parte del suo segmento di mercato.
La violazione del principio di novit à è sanzionata ponendo a carico dell'imprenditore inadempiente un obbligo di differenziazione (art. 2564 c.c.). In particolare:
l'imprenditore che adotti una () anteriormente impiegata da altro imprenditore deve integrarla o modificarla con indicazioni idonee a differenziarla . È dunque sulla base della priorit à dell'uso che il legislatore accorda il diritto di propriet à e di impiego esclusivo di una determinata ();
se trattasi di imprese commerciali (art. 2195 c.c.), la priorit à dell'uso, di regola, coincide con la priorit à dell'iscrizione della () nel registro delle imprese (art. 2196 c.c.): il diritto all'uso esclusivo della () è acquistato dall'imprenditore che per primo ne effettu ò l'iscrizione nel registro, cosicch é l'obbligo di differenziazione ricade su chi sceglie una () confondibile con un'altra gi à registrata. Per ò, se questi prova che egli fu il primo ad utilizzare la (), sar à l'altro imprenditore, nonostante la prioritaria iscrizione, a doversi differenziare.
Si noti, infine, che la ditta è elemento proprio delle sole imprese individuali poich é nelle imprese collettive la relativa funzione distintiva è esercitata dalla ragione sociale nelle societ à di persone, e dalla denominazione sociale nelle societ à di capitali.