Ditta

Ditta (d. comm.)
È il nome commerciale sotto il quale l'imprenditore esercita la sua attività.
Essa costituisce, a differenza del marchio e dell'insegna che hanno carattere meramente facoltativo, il mezzo di individuazione necessario dell'impresa economica.
Nella creazione della (—) l'imprenditore deve fare in modo che essa contenga il suo cognome o la sua sigla (art. 2563 c.c.), garantendo, in tal modo, ai consumatori la riconoscibilità giuridica dell'imprenditore cui indirizzano la loro domanda (principio della verità).
La (—), inoltre, deve essere idonea a caratterizzare una data impresa, differenziandola in modo preciso da imprese similari (principio della novità). La novità non è intesa in senso assoluto, ma in relazione ad imprese col medesimo oggetto e che operino nella stessa parte del territorio nazionale.
La (—) può essere trasferita solo insieme all'azienda.
Il legislatore, tenendo presente la funzione di collettore di clientela propria della (—), riconosce all'imprenditore che per primo la utilizzò il diritto all'uso esclusivo della stessa onde evitare che altri imprenditori, profittando di un'ingannevole omonimia, possano sottrargli slealmente parte del suo segmento di mercato.
La violazione del principio di novità è sanzionata ponendo a carico dell'imprenditore inadempiente un obbligo di differenziazione (art. 2564 c.c.). In particolare:
— l'imprenditore che adotti una (—) anteriormente impiegata da altro imprenditore deve integrarla o modificarla con indicazioni idonee a differenziarla. È dunque sulla base della priorità dell'uso che il legislatore accorda il diritto di proprietà e di impiego esclusivo di una determinata (—);
— se trattasi di imprese commerciali (art. 2195 c.c.), la priorità dell'uso, di regola, coincide con la priorità dell'iscrizione della (—) nel registro delle imprese (art. 2196 c.c.): il diritto all'uso esclusivo della (—) è acquistato dall'imprenditore che per primo ne effettuò l'iscrizione nel registro, cosicché l'obbligo di differenziazione ricade su chi sceglie una (—) confondibile con un'altra già registrata. Però, se questi prova che egli fu il primo ad utilizzare la (—), sarà l'altro imprenditore, nonostante la prioritaria iscrizione, a doversi differenziare.
Si noti, infine, che la ditta è elemento proprio delle sole imprese individuali poiché nelle imprese collettive la relativa funzione distintiva è esercitata dalla ragione sociale nelle società di persone, e dalla denominazione sociale nelle società di capitali.