Denominazione
Denominazione
() d'origine controllata [d.o.c.] (d. comm.)
Individua un determinato prodotto attraverso l'indicazione della sua provenienza geografica. In particolare, la () ha una funzione di garanzia di qualit à assunta dai fattori naturali e umani collegati all'ambiente in cui la produzione si svolge, cosicch é il nome geografico starebbe ad indicare le caratteristiche tipiche di quel prodotto originario della zona che a tale nome ha legato la sua notoriet à (es.: prosciutto di Parma, vino di Chianti).
Alle (), insieme alle indicazioni geografiche, sono dedicati gli artt. 29 e 30 del Codice della propriet à industriale (D.Lgs. 30/2005) che indicano, rispettivamente, l'oggetto della tutela e la disciplina applicabile alle fattispecie.
() d'origine protetta [d.o.p.] (d. comm.)
Attestazione rilasciata dalla Comunit à Europea che garantisce e tutela il livello qualitativo di un determinato prodotto agricolo-alimentare, comprese le bevande vegetali, le acque minerali, le birre e i prodotti di panetteria: è escluso da questo elenco il vino.
Si tratta, in particolare, di un riconoscimento assegnato ai prodotti agricoli e alimentari le cui fasi del processo produttivo vengano realizzate in un'area geografica delimitata e il cui processo produttivo risulta essere conforme ad un disciplinare di produzione. Queste caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani.
La domanda per ottenere il riconoscimento del marchio D.O.P. deve essere presentata dallo Stato (o da persone fisiche o giuridiche legittimamente interessate) ad un apposito Comitato istituito presso la Commissione delle Comunit à Europee che, dopo aver verificato la rispondenza qualitativa dei prodotti, provvede a pubblicarne l'elenco nella Gazzetta Ufficiale delle Comunit à Europee.
Se il prodotto non presenta delle caratteristiche ben delineate, pu ò assumere la pi ù generica attestazione di indicazione geografica protetta.
() sociale (d. comm.)
Corrisponde alla ragione sociale delle societ à di persone, ma, a differenza di questa, pu ò formarsi in qualunque modo, e quindi anche con un nome di fantasia (es.: Esselibri S.p.a.), purch é contenga l'indicazione del tipo sociale. Unica eccezione è prevista per le societ à in accomandita per azioni, la cui () deve invece contenere, oltre l'indicazione del tipo sociale (S.a.p.a.), anche il nome di almeno uno dei soci accomandatari (art. 2453 c.c.), ossia dei soci illimitatamente responsabili.
La modifica della (), comportando una variazione dell'atto costitutivo, deve essere deliberata dall'assemblea in forma straordinaria.