Denominazione

Denominazione
() d'origine controllata [d.o.c.] (d. comm.)
Individua un determinato prodotto attraverso l'indicazione della sua provenienza geografica. In particolare, la (—) ha una funzione di garanzia di qualità assunta dai fattori naturali e umani collegati all'ambiente in cui la produzione si svolge, cosicché il nome geografico starebbe ad indicare le caratteristiche tipiche di quel prodotto originario della zona che a tale nome ha legato la sua notorietà (es.: prosciutto di Parma, vino di Chianti).
Alle (—), insieme alle indicazioni geografiche, sono dedicati gli artt. 29 e 30 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005) che indicano, rispettivamente, l'oggetto della tutela e la disciplina applicabile alle fattispecie.
() d'origine protetta [d.o.p.] (d. comm.)
Attestazione rilasciata dalla Comunità Europea che garantisce e tutela il livello qualitativo di un determinato prodotto agricolo-alimentare, comprese le bevande vegetali, le acque minerali, le birre e i prodotti di panetteria: è escluso da questo elenco il vino.
Si tratta, in particolare, di un riconoscimento assegnato ai prodotti agricoli e alimentari le cui fasi del processo produttivo vengano realizzate in un'area geografica delimitata e il cui processo produttivo risulta essere conforme ad un disciplinare di produzione. Queste caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani.
La domanda per ottenere il riconoscimento del marchio D.O.P. deve essere presentata dallo Stato (o da persone fisiche o giuridiche legittimamente interessate) ad un apposito Comitato istituito presso la Commissione delle Comunità Europee che, dopo aver verificato la rispondenza qualitativa dei prodotti, provvede a pubblicarne l'elenco nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
Se il prodotto non presenta delle caratteristiche ben delineate, può assumere la più generica attestazione di indicazione geografica protetta.
() sociale (d. comm.)
È il nome delle società di capitali [Società], ossia un elemento di identificazione delle stesse. La mancanza di ogni indicazione riguardante la (—) nell'atto costitutivo o nello statuto comporta la nullità della società.
Corrisponde alla ragione sociale delle società di persone, ma, a differenza di questa, può formarsi in qualunque modo, e quindi anche con un nome di fantasia (es.: Esselibri S.p.a.), purché contenga l'indicazione del tipo sociale. Unica eccezione è prevista per le società in accomandita per azioni, la cui (—) deve invece contenere, oltre l'indicazione del tipo sociale (S.a.p.a.), anche il nome di almeno uno dei soci accomandatari (art. 2453 c.c.), ossia dei soci illimitatamente responsabili.
La modifica della (—), comportando una variazione dell'atto costitutivo, deve essere deliberata dall'assemblea in forma straordinaria.