Marchio

Marchio (d. comm.)
È il segno distintivo di un prodotto.
Esso può consistere tanto in un emblema (cd. (—) emblematico), quanto in una denominazione o in un segno, purché presenti carattere distintivo, e cioè abbia il carattere della novità, non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, non sia generico e non veritiero.
() celebre
Trattasi di (—) che ha acquisito una particolare rinomanza (es.: Coca-Cola, Cartier etc.). Per esso il divieto di confondibilità si estende all'intero mercato onde evitare che imprenditori operanti in aree merceologiche diverse possano avvantaggiarsi della somiglianza del proprio (—) con quello rinomato.
() collettivo
Segno distintivo di merci e servizi non registrato da singoli imprenditori, ma da enti o associazioni con lo scopo di garantire e controllare l'origine e la qualità di alcuni prodotti, conformemente a un certo standard prefissato (es.: pura lana vergine). Tali marchi svolgono una funzione di garanzia qualitativa e individuano prodotti provenienti non da una singola impresa ma da un intero gruppo di imprese. Titolare di (—) collettivo può essere qualsiasi soggetto (es.: Istituto marchio di qualità, Interflora etc.) che, pur non svolgendo attività di impresa, ha la facoltà di concedere in uso il (—) a produttori e commercianti che si impegnano all'osservanza di specifici regolamenti, i quali prevedono gli standards qualitativi che ciascun imprenditore deve rispettare, nonché le modalità dei controlli da parte dell'ente titolare. Il (—) collettivo che spesso viene chiamato anche marchio di qualità non va confuso con la denominazione di origine controllata che non è un (—).
() comunitario
Istituito con regolamento CE n. 40/94 e in funzione dal 1 aprile 1996, il (—) conferisce al titolare un diritto di esclusiva su tutto il territorio comunitario. Il (—) si registra presso l'Ufficio dei marchi comunitari con sede ad Alicante, in Spagna, ed ha una durata di dieci anni dalla data di deposito, rinnovabili per periodi di dieci anni.
() di servizio
Non contraddistingue i prodotti, ma i servizi dell'imprenditore che svolge la propria attività nel settore dei trasporti, pubblicità, costruzioni, spettacoli, assicurazioni, radio e televisione etc. (L. 1178/59).
() internazionale
La Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione delle proprietà industriali ha regolato il cd. deposito plurimo, in base al quale chi abbia depositato un (—) in uno dei paesi aderenti alla Convenzione può presentare, entro sei mesi, domanda di registrazione per lo stesso segno negli altri Stati aderenti, con effetti dalla data della registrazione originale (cd. priorità unionista).
L'Italia aderisce anche alla Convenzione di Madrid del 1891 che prevede una forma di brevettazione internazionale. In pratica, chi deposita una domanda di registrazione presso l'Ufficio Nazionale, può chiedere a quest'ultimo il deposito del (—) presso l'Ufficio Internazionale per la protezione della proprietà industriale (con sede a Ginevra), che provvederà alla registrazione presso tutti gli Stati aderenti. Il (—) così registrato rappresenta, in realtà, un insieme di () nazionali, ciascuno dei quali è tutelato in base alla disciplina interna del singolo paese aderente.
() non registrato
Chi ha fatto uso di fatto di un (—) senza registrarlo ha la possibilità di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso (art. 2571 c.c.). Il (—) non registrato ha una tutela penale più limitata ed una tutela civile che si incentra essenzialmente sull'azione di concorrenza sleale (artt. 2599, 2600 c.c.).
Il Codice della proprietà industriale ha esteso la tutela da esso apprestata anche ai segni distintivi diversi dal (—) registrato, recependo così l'orientamento in tal senso manifestato dalla giurisprudenza, la quale già da tempo suggeriva l'applicazione al (—) non registrato, in via analogica, della norma sul (—) registrato.
() registrato
Ciascun imprenditore ha diritto di avvalersi in modo esclusivo del (—) da lui prescelto, al pari di quanto avviene per la ditta e l'insegna. L'uso esclusivo del (—) si acquista con la registrazione, effettuata presso l'Ufficio Italiano brevetti e marchi istituito presso il Ministero delle Attività produttive. La registrazione e il relativo diritto di esclusiva hanno efficacia per 10 anni dalla registrazione della domanda.
Contro chiunque usi il suo (—) contraffatto (a parte la tutela penale) il titolare può esercitare: l'azione inibitoria, diretta ad ottenere che l'altro soggetto cessi dall'usare il (—) contraffatto; l'azione di rimozione, diretta ad ottenere la distruzione del (—) contraffatto ed eventualmente dei prodotti posti in vendita con tale (—); l'azione di risarcimento del danno derivante dall'uso che altri abbiano fatto del (—).
Per quanto riguarda il regime giuridico del trasferimento del (—), vige il principio della libera cessione del (—), anche a titolo parziale (e cioè anche solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali fu registrato).
Attualmente il (—) può essere, dunque, trasferito sia a titolo definitivo, cd. cessione, sia in godimento temporaneo, cd. licenza: è, comunque, necessario che il cessionario conservi un adeguato standard qualitativo dei prodotti onde non derivi inganno al pubblico dei consumatori che fanno affidamento su determinate qualità e caratteristiche dei prodotti contrassegnati da un certo (—).