Azienda

Azienda (d. civ.)
È il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.).
Tali beni sono coordinati strumentalmente in funzione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale anche in virtù di diritti diversi (proprietà, diritti reali di godimento, diritti personali): perciò si parla di titolarità dell'() non già nel senso di una proprietà sul complesso, distinta dalla proprietà dei singoli beni, ma come titolarità di diritti (non sempre di proprietà) che assicurano la coordinata utilizzazione funzionale nonché la piena disponibilità dei singoli beni per l'esercizio dell'impresa.
Non fanno parte dell'(—) i contratti, i crediti ed i debiti, i quali, invece, fanno capo direttamente all'imprenditore; essi sono suscettibili di essere ricollegati all'azienda, ma si tratta sempre di elementi distinti ed estrinseci ad essa [Avviamento].
L'(—) è caratterizzata da una particolare disciplina in tema di trasferimento.
() coniugale (d. civ.)
La riforma del diritto di famiglia (L. 19-5-1975, n. 151), nello stabilire la comunione legale quale regime convenzionale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, menziona l'(—) tra i beni appartenenti a detta comunione.
Sono distinguibili tre tipologie:
1) aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (art. 177, 1 comma lett. d), c.c.). L'(—) coincide con un'impresa coniugale poiché entrambi i coniugi assumono qualità di imprenditori (e si noti che l'impresa coniugale è fattispecie del tutto diversa dall'istituto dell'impresa familiare, caratterizzata dalla presenza di un unico imprenditore e dalla partecipazione lavorativa di più parenti). La disciplina relativa all'impresa coniugale esercitata con (—) è quella propria della comunione legale. In particolare:
— potere di gestione e diritto di rappresentanza disgiunto dei coniugi per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunto per quelli di amministrazione straordinaria, con possibile intervento del giudice in caso di contrasto (artt. 180-182 c.c.);
— equiparazione tra i creditori della comunione e quelli dell'impresa. Questi ultimi possono soddisfarsi anche sugli altri beni della comunione (art. 186 c.c.), ma non hanno alcun diritto di preferenza sui beni aziendali;
— responsabilità sussidiaria e parziaria dei coniugi: il creditore dell'impresa può, dopo un'insufficiente aggressione dei beni appartenenti alla comunione, soddisfarsi sul patrimonio personale di ciascun coniuge, ma solo nella misura della metà del credito (art. 190 c.c.);
2) aziende costituite da uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio e successivamente gestite da entrambi (art. 177, 2 comma, c.c.): si ha evidentemente impresa coniugale su azienda non coniugale. Entrambi i coniugi sono considerati imprenditori ma la disciplina della comunione legale trova applicazione limitatamente agli utili e agli incrementi dell'impresa che vengono acquistati in comunione;
3) aziende di cui sia titolare uno solo dei coniugi, costituite prima del matrimonio, o anche in seguito, e gestite da uno solo di essi: non si ha, in tal caso, impresa coniugale, venendo considerato imprenditore esclusivamente il coniuge titolare e gestore dell'azienda.