Azienda
Azienda (d. civ.)
Tali beni sono coordinati strumentalmente in funzione dell'esercizio dell'attivit à imprenditoriale anche in virt ù di diritti diversi (propriet à, diritti reali di godimento, diritti personali): perci ò si parla di titolarit à dell'() non gi à nel senso di una propriet à sul complesso, distinta dalla propriet à dei singoli beni, ma come titolarit à di diritti (non sempre di propriet à) che assicurano la coordinata utilizzazione funzionale nonch é la piena disponibilit à dei singoli beni per l'esercizio dell'impresa.
Non fanno parte dell'() i contratti, i crediti ed i debiti, i quali, invece, fanno capo direttamente all'imprenditore; essi sono suscettibili di essere ricollegati all'azienda, ma si tratta sempre di elementi distinti ed estrinseci ad essa [Avviamento].
L'() è caratterizzata da una particolare disciplina in tema di trasferimento.
() coniugale (d. civ.)
La riforma del diritto di famiglia (L. 19-5-1975, n. 151), nello stabilire la comunione legale quale regime convenzionale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, menziona l'() tra i beni appartenenti a detta comunione.
Sono distinguibili tre tipologie:
1) aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (art. 177, 1 comma lett. d), c.c.). L'() coincide con un'impresa coniugale poich é entrambi i coniugi assumono qualit à di imprenditori (e si noti che l'impresa coniugale è fattispecie del tutto diversa dall'istituto dell'impresa familiare, caratterizzata dalla presenza di un unico imprenditore e dalla partecipazione lavorativa di pi ù parenti). La disciplina relativa all'impresa coniugale esercitata con () è quella propria della comunione legale. In particolare:
potere di gestione e diritto di rappresentanza disgiunto dei coniugi per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunto per quelli di amministrazione straordinaria, con possibile intervento del giudice in caso di contrasto (artt. 180-182 c.c.);
equiparazione tra i creditori della comunione e quelli dell'impresa. Questi ultimi possono soddisfarsi anche sugli altri beni della comunione (art. 186 c.c.), ma non hanno alcun diritto di preferenza sui beni aziendali;
responsabilit à sussidiaria e parziaria dei coniugi: il creditore dell'impresa pu ò, dopo un'insufficiente aggressione dei beni appartenenti alla comunione, soddisfarsi sul patrimonio personale di ciascun coniuge, ma solo nella misura della met à del credito (art. 190 c.c.);
2) aziende costituite da uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio e successivamente gestite da entrambi (art. 177, 2 comma, c.c.): si ha evidentemente impresa coniugale su azienda non coniugale. Entrambi i coniugi sono considerati imprenditori ma la disciplina della comunione legale trova applicazione limitatamente agli utili e agli incrementi dell'impresa che vengono acquistati in comunione ;
3) aziende di cui sia titolare uno solo dei coniugi, costituite prima del matrimonio, o anche in seguito, e gestite da uno solo di essi: non si ha, in tal caso, impresa coniugale, venendo considerato imprenditore esclusivamente il coniuge titolare e gestore dell'azienda.