Devoluzione
Devoluzione (d. civ.)
Con tale termine si designano istituti completamente diversi tra di loro.
() nell'enfiteusi
Costituisce causa di estinzione del diritto dell'enfiteuta a seguito dell'inadempimento dei suoi obblighi fondamentali e precisamente del deterioramento o del mancato miglioramento del fondo o del mancato pagamento del canone (art. 972 c.c.).
La domanda di () non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare [Affrancazione del fondo].
() dei beni delle associazioni e fondazioni
Gli artt. 31 e 32 c.c. prevedono la () dei beni della persona giuridica a seguito della liquidazione dell'ente.
Essa avviene in conformit à dell'atto costitutivo o dello statuto o, in mancanza, in base alle deliberazioni dell'assemblea dell'associazione, ovvero, in caso di fondazione su disposizione dell'autorit à competente, che provvede ad attribuirli ad enti che hanno fini analoghi.
() dell'eredit à
[Delazione].