Affrancazione del fondo

Affrancazione del fondo (d. civ.)
È il diritto potestativo [Diritti (soggettivi)] che conferisce all'enfiteuta [Enfiteusi] il potere di acquistare la proprietà del fondo mediante il pagamento di una somma di denaro pari a quindici volte l'ammontare del canone (artt. 971 ss. c.c.).
Per l'(—) quindi è sufficiente solo la volontà in tal senso dell'enfiteuta ed il pagamento della somma stabilita dalla legge.
In caso di mancata adesione del proprietario, l'enfiteuta può adire l'autorità giudiziaria per ottenere una sentenza costitutiva dell'(—).