Interversione del possesso

Interversione del possesso (d. civ.)
È il mutamento della detenzione in possesso o del possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui (es.: usufrutto, superficie) in possesso coincidente all'esercizio del diritto di proprietà. Da tale momento comincerà a decorrere il tempo necessario per l'usucapione del diritto di proprietà (artt. 1141, 1164 c.c.).
Per aversi (—) occorre, però, una causa proveniente da un terzo o un'opposizione del possessore contro il diritto del proprietario; è necessaria, pertanto, una manifestazione esterna, non essendo sufficiente un cambiamento interno dell'animus possidendi.
L'opposizione nei confronti del proprietario deve essere inequivocabilmente diretta contro di lui, in modo da essere portata a sua conoscenza.