Interversione del possesso
Interversione del possesso (d. civ.)
Per aversi () occorre, per ò, una causa proveniente da un terzo o un'opposizione del possessore contro il diritto del proprietario; è necessaria, pertanto, una manifestazione esterna, non essendo sufficiente un cambiamento interno dell'animus possidendi.
L'opposizione nei confronti del proprietario deve essere inequivocabilmente diretta contro di lui, in modo da essere portata a sua conoscenza.