Arresto

Arresto (d. proc. pen.)
L'art. 13 della Costituzione sancisce l'inviolabilità della libertà personale; ne ammette la limitazione ad opera dell'Autorità Giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. In casi eccezionali, la Polizia Giudiziaria, per finalità di pubblica sicurezza, può adottare provvedimenti provvisori da assoggettare a convalida dell'Autorità Giudiziaria entro il termine perentorio di 96 ore.
Il Codice di procedura penale prevede strumenti limitativi della libertà personale che vanno sotto il nome di (—) e fermo [Arresto].
L'arresto consiste in una privazione temporanea di libertà di competenza esclusiva della P.G. L'arresto in flagranza rappresenta la prima forma di carcerazione preventiva. Si ripartisce in obbligatorio e facoltativo a seconda che la sua attuazione costituisca un atto dovuto o discrezionale.
In ogni caso, presupposto comune è la flagranza del reato [Flagranza], ravvisandosi tale nozione nella sorpresa del soggetto nell'atto di commettere il reato, ovvero, nell'inseguimento, ad opera della P.G., della persona offesa o di altre persone, effettuato subito dopo il reato, o nella sorpresa del reo con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (cd. quasi flagranza) (art. 382 c.p.p.).
Per la previsione obbligatoria di arresto deve trattarsi sempre di delitti non colposi, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, purché il massimo raggiunga i 20 anni, o di reati ivi espressamente menzionati, individuati per le loro caratteristiche di salvaguardia dell'ordine costituzionale, della sicurezza collettiva e dell'ordinato vivere civile (art. 3802 c.p.p.).
L'altra ipotesi di arresto, quella facoltativa, è strutturata secondo una duplice previsione: una generale, che attiene alla misura della pena prevista dal Codice penale (misura più alta, pari ad almeno 5 anni, per i delitti colposi; e più bassa, superiore a 3 anni, sempre nel massimo edittale, per i delitti non colposi) ed una elencazione analitica, di natura tassativa, effettuata secondo il titolo dei reati e quindi sulla base della qualità criminale degli stessi. Per tali reati, è stata esclusa la facoltà di arresto da parte dei privati.
L'arresto facoltativo in flagranza è, altresì, escluso nei confronti della persona che, nella fase delle indagini preliminari, renda informazioni false o rifiuti di renderle (art. 381, n. 4bis); tale disposizione va direttamente collegata alla riforma dell'art. 371bis c.p. (False informazioni al P.M.).
Deve infine segnalarsi che il D.L. 27-7-2005, n. 144 (cd. decreto Pisanu), conv. in L. 31-7-2005, n. 155, ha introdotto alcune modifiche agli artt. 380 e 381 c.p.p. al fine di ampliare le ipotesi di arresto (obbligatorio e facoltativo) nei casi di reati commessi per finalità di terrorismo internazionale.