Emancipazione
Emancipazione (d. civ.)
Si tratta di un effetto che consegue ipso iure al matrimonio.
Le conseguenze dell'() sono:
la cessazione della potest à dei genitori o della tutela; l'emancipato è comunque sottoposto a curatela;
l'acquisto di una limitata capacit à di agire circoscritta agli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione [Amministrazione (Atti di)].
Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, la volont à dell'emancipato va integrata da quella del curatore, ed è di regola necessaria anche l'autorizzazione del giudice tutelare.
Il minore emancipato, che sia stato autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore, ad esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, acquista la capacit à di compiere da solo ogni atto eccedente l'ordinaria amministrazione, anche se estraneo all'esercizio dell'impresa (art. 397 c.c.), salvi gli atti specificamente vietati dalla legge.