Emancipazione

Emancipazione (d. civ.)
È lo status di limitata capacità di agire che il minore degli anni 18, purché ultrasedicenne, acquista se è autorizzato giudizialmente (art. 84, c. 2, c.c.), e per gravi motivi, a contrarre matrimonio.
Si tratta di un effetto che consegue ipso iure al matrimonio.
Le conseguenze dell'(—) sono:
— la cessazione della potestà dei genitori o della tutela; l'emancipato è comunque sottoposto a curatela;
— l'acquisto di una limitata capacità di agire circoscritta agli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione [Amministrazione (Atti di)].
Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, la volontà dell'emancipato va integrata da quella del curatore, ed è di regola necessaria anche l'autorizzazione del giudice tutelare.
Il minore emancipato, che sia stato autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore, ad esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, acquista la capacità di compiere da solo ogni atto eccedente l'ordinaria amministrazione, anche se estraneo all'esercizio dell'impresa (art. 397 c.c.), salvi gli atti specificamente vietati dalla legge.