Convivenza

Convivenza
() come obbligo matrimoniale (d. civ.)
Obbligo derivante dal matrimonio che consiste nel risiedere stabilmente nel luogo di residenza della famiglia [Matrimonio].
La (—) può essere intesa anche come situazione di fatto rilevante per il diritto [Convivenza (more uxorio)], dando luogo alla famiglia di fatto [Famiglia].
() more uxorio (d. civ.)
S'intende la condizione di due persone, normalmente di sesso diverso, che vivono insieme seguendo modelli comportamentali simili a quelli del rapporto matrimoniale senza alcun vincolo coniugale e senza alcuna legalizzazione del loro rapporto. Se la convivenza è stabile, si crea la cd. famiglia di fatto.
A tale situazione interpersonale la legge non riconosce alcun effetto giuridico se non in presenza di figli. I figli nati da genitori conviventi devono da essi essere espressamente riconosciuti [Riconoscimento (del figlio naturale)].
Tra i conviventi vige, dunque, il regime di separazione dei beni e non si instaurano né rapporti di successione (se non con testamento), né pensionistici o previdenziali.