Condizioni generali di contratto

Condizioni generali di contratto (d. civ.)
Sono clausole predisposte unilateralmente dall'imprenditore al fine di regolare uniformemente il contenuto di tutti i rapporti di natura identica.
Le (—) vanno peraltro distinte dai contratti normativi, in cui il contenuto negoziale è invece preventivamente determinato bilateralmente, e dall'offerta al pubblico che presenta elementi strutturali chiaramente differenti soprattutto riguardo al momento del perfezionamento.
Le (—) sono valide nei confronti dell'altro contraente soltanto se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (art. 1341 c.c.).
Per le clausole che impongono particolari oneri ad uno dei contraenti, cd. clausole vessatorie, l'art. 1341, co. 2 c.c. ha disposto la necessità, ai fini dell'efficacia della specifica approvazione per iscritto [Consumatore (tutela del)].