Conferimenti
Conferimenti [nelle societ à] (d. comm.)
Contributi che i soci danno alla societ à per costituire il capitale sociale.
Dal momento che con la stipulazione del contratto di societ à il contraente si obbliga a contribuire alla formazione del capitale mediante prestazione (in propriet à o uso) di beni o servizi (art. 2253 c.c.), i () sono gli atti traslativi a titolo oneroso con cui il socio adempie alla promessa di apporto fatta in sede di costituzione della societ à. I () devono essere fatti normalmente in danaro; oggetto dei () possono essere, tuttavia, anche beni (e cio è ogni bene o diritto sui beni, suscettibile di valutazione economica), crediti e, per le sole societ à di persone, servizi (cio è la prestazione di una determinata attivit à o del risultato di essa).
La disciplina dei (), strutturata in base alle diverse tipologie degli stessi e alle diverse fattispecie societarie, ha la funzione di assicurare (soprattutto nelle societ à di capitali) l'effettivit à e la trasparenza dei () onde garantire la consistenza del capitale sociale e le legittime aspettative dei creditori.