Aspettativa

Aspettativa
() del lavoratore
Ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro, volta a conciliare la posizione di lavoratore subordinato e la sussistenza di impegni di rilevanza pubblica o il verificarsi di situazioni di natura personale o familiare.
In linea generale, l'(—) è prevista dall'art. 51 comma 3 della Costituzione, in base al quale chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. Analogamente, l'art. 31 dello Statuto dei lavoratori, stabilisce che i prestatori di lavoro, chiamati a funzioni pubbliche elettive o sindacali possono, a richiesta, essere collocati in (—) non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. In tali ipotesi, non decorre l'anzianità, ma il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, all'assistenza sanitaria ed al riconoscimento del periodo ai fini del trattamento pensionistico.
Un'ipotesi particolare di (—) è prevista dal D.P.R. 309/1990 per i lavoratori tossicodipendenti che intendono effettuare programmi terapeutici o riabilitativi.
Il legislatore ha, inoltre, previsto altre ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa volte a preservare varie esigenze di carattere personale come, ad esempio, la formazione del prestatore di lavoro [Permesso], e a tutelare la maternità e paternità dei lavoratori [Maternità; Paternità (tutela della)].
() nel diritto civile
Dal punto di vista giuridico l'(—) costituisce una posizione di attesa cui l'ordinamento attribuisce rilevanza giuridica, riconoscendone l'attitudine a trasformarsi in diritto soggettivo [Diritti (soggettivi)] e apprestando una serie di strumenti di tutela che ne favoriscano la conservazione in vista della futura trasformazione.
L'(—) rileva, in particolare, nella condizione sospensiva, in sua pendenza; nonché nella situazione del chiamato all'eredità che non ha ancora accettato (art. 460 c.c.).