Maternità

Maternità [tutela della] (d. lav.)
La legge, in ossequio all'art. 37 Cost., tutela la (—) della lavoratrice sotto tre aspetti: la tutela fisica preservando l'integrità della salute della lavoratrice madre e del bambino, la tutela dell'occupazione, prevedendo una serie di congedi connessi alla nascita di un figlio, la tutela economica, garantendo alle lavoratrici un adeguato sostegno economico durante il periodo di (—).
Il T.U. (D.Lgs. 151/2001) coordina negli artt. 54-56 le previgenti disposizioni (L. 1204/71, L. 903/77, D.Lgs. 566/94 e L. 53/2000) in materia di tutela della (—), estendendo alcune garanzie e prerogative anche al padre [Genitorialità (Tutela della)].
È riconosciuto, alla lavoratrice, il diritto ad usufruire di speciali permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici devono presentare al datore di lavoro apposita istanza e, successivamente, la relativa documentazione attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
È confermato il divieto assoluto di licenziamento, nonché di sospensione dal lavoro e di collocazione in mobilità, delle lavoratrici dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di congedo obbligatorio, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il divieto opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza: la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione attestante l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Il D.Lgs. 151/2001, all'art. 61, estende la tutela prevista dall'art. 54 anche alle lavoratrici a domicilio.
In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
È altresì vietato il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
Il licenziamento intimato in violazione di tali divieti è nullo.
A garanzia della effettività di eventuali dimissioni della lavoratrice o del lavoratore (che potrebbero essere stati coartati dal datore), l'art. 55 T.U. dispone che la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino, debba essere convalidata dai servizi ispettivi del lavoro, a pena di inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Al termine del periodo di congedo obbligatorio di maternità, del congedo di paternità e degli altri congedi e permessi previsti dallo stesso T.U., le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto:
— di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate/i all'inizio del periodo di gravidanza e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino;
— di essere adibite/i alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
Il diritto al congedo di maternità e all'astensione dal lavoro per motivi di salute, finora previsto soltanto per le lavoratrici dipendenti, è stato esteso dalla L. 247/2007 ad alcune tipologie di lavoratrici parasubordinate (lavoratrici a soggetto, associate in partecipazione) con determinati requisiti contributivi.