Antinomia
Antinomia (d. cost.)
Opposizione o incompatibilit à fra norme giuridiche.
Il nostro ordinamento accoglie una variet à di fonti del diritto che producono continuamente diritto per adeguare il sistema normativo alle mutate esigenze politiche, economiche e sociali.
La variet à e inesauribilit à delle fonti rendono, quindi, altamente probabile che una stessa fattispecie possa essere disciplinata in modo confliggente da norme poste da fonti diverse, o dalla stessa fonte ma in momenti diversi.
Le () vengono in rilievo non tanto nel momento della produzione del diritto, bens ì in quello della sua applicazione ad opera dell'interprete: competente al riguardo è il giudice, che ha il compito di eliminare le () mediante l'interpretazione delle norme applicabili.
A questa finalit à soccorrono i seguenti criteri:
quando due norme confliggenti sono poste da fonti dello stesso tipo (due leggi, due regolamenti), il criterio applicato è quello cronologico, in base al quale la norma precedente prevale su quella successiva (lex posterior derogat legi priori);
quando le norme confliggenti provengono da fonti diverse (da una legge e da un regolamento, ad esempio), la risoluzione delle () avviene in base al criterio gerarchico, per cui la fonte di rango inferiore (regolamento) che contiene norme in contrasto con una fonte di rango superiore (legge) è invalida e pu ò essere annullata o disapplicata;
quando la stessa materia è disciplinata da due norme, una generale e una speciale, quest'ultima prevale sulla prima anche nell'ipotesi in cui la norma generale sia successiva nel tempo (criterio della specialit à). In genere questo criterio si esprime con il brocardo latino lex specialis derogat generali, vale a dire che la norma dettata per un caso particolare prevale, logicamente, sulla norma di carattere generico, e la norma generale non ha capacit à abrogante sulla speciale. È da sottolineare che con l'applicazione di questo criterio entrambe le norme rimangono valide ed efficaci; mentre con l'applicazione del criterio cronologico e di quello gerarchico si assiste all'eliminazione di una delle due norme in contrasto (con l'abrogazione o con l'invalidit à), con questo criterio s'individua la norma da applicare al caso concreto, che nella fattispecie deroga alla disciplina generale;
in un sistema a Costituzione rigida [Costituzione], la fonte suprema pu ò riservare ad alcune fonti la regolamentazione di determinate materie o determinati ambiti territoriali di efficacia. In questo caso al criterio gerarchico si sostituisce il criterio di competenza: ad esempio la Costituzione riserva ai regolamenti parlamentari la disciplina dell'organizzazione delle Camere e del procedimento di formazione delle leggi, per cui una legge ordinaria [Legge] che interferisse sarebbe invalida e potrebbe essere dichiarata incostituzionale [Incostituzionalit à della legge].
In alcuni casi la Costituzione pi ù che riservare si limita a preferire una fonte ad un'altra, per cui la fonte non preferita pu ò continuare a disciplinare la materia fino a quando non interviene la fonte preferita.