Alea

Alea (d. civ.)
Genericamente l'(—) indica il rischio inerente ad ogni operazione negoziale [Negozio giuridico], relativo alle variazioni di costi e valori delle prestazioni.
Di regola, essa ricade su ciascuno dei contraenti quando non supera i limiti della normalità (cd. (—) normale).
Diversamente, il superamento dei limiti dell'(—) normale rende la prestazione eccessivamente onerosa: in tal caso la parte che vi è tenuta può invocare il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità [Risoluzione del contratto].
In taluni casi, però, l'(—) è assunta come causa del negozio, per cui il contratto diviene aleatorio [Contratto].
Nel contratto aleatorio (es.: contratto di assicurazione), l'entità delle reciproche prestazioni dipende da fattori casuali, verificandosi una incertezza totale o parziale di una o di entrambe le prestazioni.
Ne consegue che nei contratti aleatori è precluso il rimedio dell'eccessiva onerosità, sempreché quest'ultima rientri nel rischio assunto dalla parte.