Ultrapetizione (o ultra petita)
Ultrapetizione (o ultra petita) (d. proc. civ.)
Nel processo civile, il divieto di decidere ultra (od extra) petita partium (ossia al di l à delle richieste delle parti) costituisce un limite posto al potere decisionale del giudice. Ai sensi all'art. 112 c.p.c. il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre (o fuori) i limiti di essa, in applicazione del principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
Pi ù precisamente, per la giurisprudenza, il vizio di () (o extra-petizione) sussiste allorch é il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni dedotte dalle parti, oppure su questioni non costituenti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuisce alle parti un bene non richiesto, cio è non compreso neppure implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Al contrario, non ricorre tale vizio quando il giudice si limita a dare una qualificazione giuridica diversa al fatto oggetto del giudizio.
Il vizio di () (o extra-petizione), costituendo un'ipotesi di eccesso di potere del giudice, comporta l'annullamento in sede di appello o di Cassazione.