Ultrapetizione (o ultra petita)

Ultrapetizione (o ultra petita) (d. proc. civ.)
Nel processo civile, il divieto di decidere ultra (od extra) petita partium (ossia al di là delle richieste delle parti) costituisce un limite posto al potere decisionale del giudice. Ai sensi all'art. 112 c.p.c. il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre (o fuori) i limiti di essa, in applicazione del principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
Più precisamente, per la giurisprudenza, il vizio di (—) (o extra-petizione) sussiste allorché il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni dedotte dalle parti, oppure su questioni non costituenti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuisce alle parti un bene non richiesto, cioè non compreso neppure implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Al contrario, non ricorre tale vizio quando il giudice si limita a dare una qualificazione giuridica diversa al fatto oggetto del giudizio.
Il vizio di (—) (o extra-petizione), costituendo un'ipotesi di eccesso di potere del giudice, comporta l'annullamento in sede di appello o di Cassazione.