Soggettività
Soggettivit à [principio di] (d. pen.)
Il principio di () è, unitamente ai principi di legalit à, materialit à ed offensivit à, un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico penale.
Esso ha una funzione di delimitazione dell'illecito penale. In particolare, il principio di () sta ad indicare che, ai fini dell'integrazione del reato, non è sufficiente che il soggetto abbia posto in essere un fatto materiale, ma occorre altres ì che questo gli appartenga psicologicamente, ovvero che esista un nesso psichico tra l'agente ed il fatto criminoso. Il principio di () trova il suo referente normativo nell'art. 27 Cost., il quale afferma che la responsabilit à penale è personale.
Il legislatore, in particolare, prevede tre tipi di nesso psichico: il dolo, la colpa, la preterintenzione.
Sotto tale profilo, le fattispecie di responsabilit à oggettiva che consentono la punibilit à sulla base della sussistenza del solo nesso di causalit à materiale presentano dubbi di legittimit à costituzionale [Delitto (preterintenzionale)].