Offensività

Offensività [principio di] (d. pen.)
In base al principio di (—) il reato deve caratterizzarsi nell'offesa ad un bene giuridico; non si può infatti concepire un reato senza offesa: nullum crimen sine iniuria. Tale principio, che presuppone ed integra il principio di materialità, esclude la punibilità di fatti che, pur presentandosi conformi alla fattispecie legale, sono concretamente inoffensivi del bene protetto (es.: casi di tipicità apparente, quali il furto di un acino d'uva o di un chiodo, i falsi grossolani o innocui). Mentre il principio di materialità si desume dall'art. 25 Cost., il quale parla di punibilità per il fatto commesso, il principio di (—) si evince dall'art. 49, che esclude la punibilità del cd. reato impossibile e dagli artt. 25 e 27 Cost., che assegnano alla misura di sicurezza (e non alla pena) il compito di punire i fatti di mera pericolosità sociale. In base a tali norme si è perciò affermato che la nozione di reato come illecito tipico ricomprende, assieme agli altri requisiti strutturali (condotta, evento naturale, rapporto di causalità) il requisito, anch'esso essenziale, dell'offesa al bene tutelato.