Offensività
Offensivit à [principio di] (d. pen.)
In base al principio di () il reato deve caratterizzarsi nell'offesa ad un bene giuridico; non si pu ò infatti concepire un reato senza offesa: nullum crimen sine iniuria. Tale principio, che presuppone ed integra il principio di materialit à, esclude la punibilit à di fatti che, pur presentandosi conformi alla fattispecie legale, sono concretamente inoffensivi del bene protetto (es.: casi di tipicit à apparente, quali il furto di un acino d'uva o di un chiodo, i falsi grossolani o innocui). Mentre il principio di materialit à si desume dall'art. 25 Cost., il quale parla di punibilit à per il fatto commesso, il principio di () si evince dall'art. 49, che esclude la punibilit à del cd. reato impossibile e dagli artt. 25 e 27 Cost., che assegnano alla misura di sicurezza (e non alla pena) il compito di punire i fatti di mera pericolosit à sociale. In base a tali norme si è perci ò affermato che la nozione di reato come illecito tipico ricomprende, assieme agli altri requisiti strutturali (condotta, evento naturale, rapporto di causalit à) il requisito, anch'esso essenziale, dell'offesa al bene tutelato.