Sconto

Sconto
() bancario [contratto di] (d. civ.)
Contratto in forza del quale la banca (scontante), previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente (scontatario) l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso (art. 1858 c.c.).
Questa operazione ha lo scopo di consentire allo scontatario di utilizzare immediatamente l'importo di un suo credito non ancora esigibile. L'anticipazione viene fatta dalla banca previa deduzione dell'interesse: dato infatti che il credito non è ancora scaduto, la banca deduce dal suo importo l'interesse (calcolato dal giorno dell'operazione a quello della scadenza) secondo un certo saggio (cd. tasso di sconto).
La cessione ha luogo salvo buon fine: qualora, cioè, il debitore non paghi alla scadenza, la banca può agire contro lo scontatario per la restituzione della somma anticipata.
La banca può anche scontare a sua volta il credito presso altra banca, effettuando il cd. risconto.
I crediti atti ad essere scontati possono suddividersi in tre categorie:
— crediti non cartolari, cioè non incorporati in titoli di credito (ad es. annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali);
— crediti incorporati in titoli di credito non cambiari (ad es. assegni bancari, note di pegno);
— crediti incorporati in titolo di credito cambiari [Sconto (cambiario)].
() cambiario (d. civ.)
Operazione di sconto [Sconto bancario] avente ad oggetto cambiali (art. 1859 c.c.).
Per essere ammesse allo sconto le cambiali devono possedere i seguenti requisiti:
— devono avere natura commerciale, cioè derivare da effettive operazioni di compravendita di merci;
— devono contenere almeno due firme diverse di persone notoriamente solvibili, compresa quella del cliente della banca scontante;
— devono avere scadenza non superiore a quattro mesi;
— devono essere pagabili su piazza bancabile, vale a dire su piazza dove opera uno sportello di banca o un corrispondente abituale della banca scontante o della Banca d'Italia;
— non devono presentare clausole limitative dell'esercizio dei diritti cambiari.
Dal punto di vista tecnico-esecutivo, l'operazione di (—) si articola in tre fasi.
Nella prima fase il cliente richiedente lo (—) compila una distinta di presentazione dei titoli.
Nella seconda fase l'Ufficio Portafoglio, dopo avere accertato la regolarità formale dei titoli da scontare (requisiti essenziali, regolarità del bollo, sequenza delle girate), li trasmette al comitato di sconto per il giudizio sull'ammissibilità allo sconto.
Il Comitato di sconto compie un esame di merito dei singoli effetti e decide se accogliere o meno gli effetti oppure se accoglierne solo una parte.
La terza fase consiste nel calcolo della somma che viene messa a disposizione del cliente.
() di tratte documentate
Operazione di sconto [Sconto bancario] che ha per oggetto una cambiale tratta documentata, cioè una cambiale emessa in base ad una vendita su documenti rappresentativi di merci (art. 1860 c.c.).
La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario finché il titolo rappresentativo è in suo possesso.