Rinvio

Rinvio
Giudizio di () (d. proc. pen.)
In caso di annullamento della sentenza in Cassazione, si adotta la forma della sentenza di annullamento con (—) quando non si verifichino l'inammissibilità, la rettificazione diretta di errori di diritto o l'annullamento senza (—).
Sono due i profili essenziali: il primo attiene all'individuazione del giudice al quale va rimesso il giudizio di (—). Non esiste un criterio unico, ma si ha riguardo al tipo di vizio che ha determinato l'annullamento e alla fase o al grado in cui il vizio si è prodotto. In particolare, secondo un'articolata casistica (art. 623 c.p.p.) competente per il giudizio di (—) è il G.I.P. o il giudice dibattimentale di primo o secondo grado.
Il secondo profilo attiene al procedimento in sede di (—). In questo non possono rilevarsi altre nullità o cause di inammissibilità preesistenti o coeve al giudizio di cassazione, giacché esso copre il dedotto ed il deducibile. Le questioni di diritto, risolte dalla Corte di Cassazione, costituiscono principi di diritto vincolanti per le parti e per il giudice di rinvio; se questi non si adegua, la sua decisione diventa impugnabile per tale inosservanza (violazione di legge).
Ugualmente vincolante è la decisione sulla questione di competenza risolta dalla Cassazione, a meno che i fatti cui è correlata mutino (artt. 25 e 627 c.p.p.), essendo quella decisione resa rebus sic stantibus.
Il giudice di (—) procede nelle forme a lui consuete e la sua decisione è assoggettabile agli usuali mezzi di gravame dell'appello e/o ricorso per Cassazione, ferma restando la preclusione dell'eventuale giudicato parziale formatosi e del cd. principio di diritto affermato dalla Cassazione (art. 628 c.p.p.).
() a giudizio (d. proc. pen.)
() dell'esecuzione della pena (d. proc. pen.)
Si tratta di un istituto attuativo del principio costituzionale sancito dall'art. 27 Cost., secondo cui la pena non può comportare un trattamento contrario al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato.
L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita (—) obbligatorio: art. 146 c.p.):
1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
L'esecuzione di una pena può essere differita ((—) facoltativo: art. 147 c.p.):
1) se è presentata domanda di grazia e l'esecuzione della pena non deve essere obbligatoriamente differita ai sensi dell'art. 146 c.p.;
2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.
La competenza per il (—) dell'esecuzione della pena è del tribunale di sorveglianza.
() delle leggi [potere di] (d. cost.)
Potere riconosciuto dalla Carta Costituzionale al Presidente della Repubblica il cui esercizio costituisce un veto sospensivo temporaneo all'approvazione di una legge da parte delle Camere.
Il (—), come richiesta di riesame, può dare luogo ad una seconda deliberazione da parte dell'organo legislativo in ordine alla legge oggetto di rinvio.
Dal testo costituzionale non si evincono i motivi al ricorrere dei quali è consentito al Presidente l'esercizio del suddetto potere; in linea di principio si ritiene che il (—) possa essere esercitato sia per motivi di legittimità che di merito. Quest'ultima ipotesi è di rara applicazione in quanto i motivi di merito (opportunità) rischiano di sconfinare in istanze politiche rispetto alle quali il Presidente deve essere super partes (ex art. 74 Cost.).
Anche con riferimento al (—) per motivi di legittimità sussistono implicitamente dei limiti. Ove, infatti, tale esercizio fosse frequente e indiscriminato, determinerebbe un'alterazione delle competenze costituzionali da far valere davanti alla Corte Costituzionale.
Le Camere, ricevuto il (—) possono adottare tre comportamenti alternativi:
— non riapprovare la legge lasciandola cadere;
— riapprovare la legge senza apportarvi alcuna modifica;
— apportare gli emendamenti suggeriti o altri doverosi.
Una volta riapprovata, la legge già oggetto di (—) deve essere obbligatoriamente promulgata entro 30 giorni dall'approvazione della seconda Camera.