Rinnovazione
Rinnovazione
() degli atti processuali (d. proc. civ.)
La () consiste in un'attivit à volta ad affermare il principio dell'economia processuale, in quanto tende alla riformulazione di un atto consentendogli di produrre i suoi effetti, sanandone i vizi ex tunc. Ad esempio, nel caso di nullit à della notificazione derivante da incertezza sulla persona del ricevente o sulla data o da inosservanza delle disposizioni sul destinatario ex art. 160 c.p.c., essa è sanata con efficacia ex tunc dalla () dell'atto o dalla costituzione tardiva [Costituzione (delle parti)] del convenuto ex art. 293 c.p.c.
La () pu ò essere disposta anche in Appello, in Cassazione e in sede di giudizio di rinvio.
() del contratto (d. civ.)
Ripetizione di un contratto gi à concluso, in una forma diversa da quella in cui è avvenuta la stipula, oppure di un contratto del quale si è perduto o distrutto il documento originario. Si ha () anche quando le parti chiariscono il contenuto del contratto tra loro intercorso.
La () comporta solo il mutamento estrinseco nella fonte del rapporto, la cui sostanza resta invariata.