Preclusione
Preclusione (d. proc. civ.)
Per () s'intende la perdita, l'estinzione o la consumazione di una facolt à processuale, col conseguente impedimento al compimento di un atto processuale. Pu ò essere causata dall'incompatibilit à con un'attivit à gi à svolta, o dal mancato esercizio della facolt à nel momento opportuno nella successione delle attivit à processuali, o infine, dal fatto di avere gi à una volta esercitato il diritto.
Quando la perdita della facolt à processuale discende dalla decorrenza del termine perentorio in cui la stessa andava esercitata si parla pi ù propriamente di decadenza.
Funzione della () è di consentire che il processo si svolga in modo ordinato e rapido. Ci ò spiega la scelta del legislatore, che ha introdotto un rigido sistema di preclusioni allo scopo di favorire la conclusione del processo in tempi pi ù brevi di quanto non accadesse in precedenza.
Cos ì, ad esempio, l'art. 167 c.p.c. dispone che nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.