Preclusione

Preclusione (d. proc. civ.)
Per (—) s'intende la perdita, l'estinzione o la consumazione di una facoltà processuale, col conseguente impedimento al compimento di un atto processuale. Può essere causata dall'incompatibilità con un'attività già svolta, o dal mancato esercizio della facoltà nel momento opportuno nella successione delle attività processuali, o infine, dal fatto di avere già una volta esercitato il diritto.
Quando la perdita della facoltà processuale discende dalla decorrenza del termine perentorio in cui la stessa andava esercitata si parla più propriamente di decadenza.
Funzione della (—) è di consentire che il processo si svolga in modo ordinato e rapido. Ciò spiega la scelta del legislatore, che ha introdotto un rigido sistema di preclusioni allo scopo di favorire la conclusione del processo in tempi più brevi di quanto non accadesse in precedenza.
Così, ad esempio, l'art. 167 c.p.c. dispone che nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.