Foro
Foro (d. proc. civ.)
Gli uffici giudiziari sono dislocati sul territorio dello Stato in maniera che ciascuno possa esercitare le proprie funzioni in una determinata sfera territoriale. Per individuare il () competente a conoscere di una determinata controversia, il legislatore ha previsto i c.d. criteri di collegamento [Competenza (processuale)].
Si individuano, in particolare, un () generale valido per qualsiasi controversia, mentre quello speciale si riferisce a determinate controversie.
Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Se il convenuto non ha residenza, n é domicilio, n é dimora in Italia, o se anche la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore (art. 18 c.p.c.).
Rispetto alle persone giuridiche e alle associazioni non riconosciute, salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo dove la persona giuridica convenuta ha sede, oppure quello del luogo dove la persona giuridica convenuta ha uno stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
Le societ à ed associazioni non aventi personalit à giuridica hanno la loro sede, a questo effetto, dove svolgono la propria attivit à in modo continuativo (art. 19 c.p.c.).
Gli artt. 20-27 c.p.c. individuano () speciali relativi alle obbligazioni; diritti reali e azioni possessorie; cause ereditarie; cause tra soci e tra condomini; cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali; () per la pubblica amministrazione; per la esecuzione forzata; per le opposizioni all'esecuzione.
() erariale [o dello stato]
In particolare, secondo la regola del (), nelle cause in cui è parte un'amministrazione dello Stato (od anche una Regione), la competenza per territorio [Competenza] spetta al Tribunale o Corte d'appello del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto sorge il Tribunale o Corte di appello competente secondo i principi generali.
La competenza del () è funzionale ed inderogabile: è perci ò rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.