Reintegrazione
Reintegrazione
() nel possesso (d. proc. civ.)
L'azione di () è concessa al possessore e a colui che detiene non per ragioni di servizio od ospitalit à (c.d. detentore qualificato, quale ad es. il conduttore di un immobile), che siano stati violentemente ed occultamente spogliati del potere di fatto sulla cosa per consentirgli di essere rapidamente reintegrati in esso (art. 1168 c.c.).
Questo tipo di tutela possessoria [Giudizio (possessorio)] è concessa anche al proprietario, che abbia la materiale disponibilit à della cosa, il quale potr à in questo modo avvalersi di una tutela pi ù rapida ed efficace, ottenendo la immediata reintegrazione o cessazione della turbativa sulla base della semplice prova dello spoglio o della molestia subiti senza dover necessariamente fornire la prova, pi ù difficile e complessa, del suo diritto di propriet à.
L'azione si propone dinanzi al tribunale monocratico con ricorso ed il giudizio segue le regole di quello cautelare. Il termine per proporre l'azione di () è di un anno, che decorre dalla data dello spoglio (se palese), dalla scoperta dello stesso (se clandestino) o dal primo atto di spoglio (se sono stati compiuti pi ù atti continuativi) (art. 1168 c.c.).
La norma di cui all'art. 703 è stata coinvolta dalla nuova disciplina del D.L. 35/2005 conv. in L. 80/2005 (cd. decreto competitivit à). In particolare:
gli artt. 669bis ss. c.p.c. si applicano in quanto compatibili (ad esempio, si applicano l'art. 669bis per quanto riguarda la forma del ricorso introduttivo e l'art. 669sexies per la trattazione e l'istruzione del procedimento);
l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda possessoria è soggetta a reclamo ai sensi dell'art. 669terdecies c.p.c.;
il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito soltanto se richiesto da una delle parti.
() nel posto di lavoro e riassunzione (d. lav.)
Sono sanzioni che colpiscono il licenziamento illegittimo [Licenziamento]. La reintegrazione è prevista dall'art. 18 L. 300/70; la riassunzione dall'art. 8 L. 604/66. In ordine alla loro distinzione, mentre con la reintegrazione il rapporto di lavoro riprende dopo l'interruzione dovuta al licenziamento illegittimo, con la riassunzione esso viene costituito ex novo [Tutela (reale e tutela obbligatoria)].