Reformatio in peius

Reformatio in peius [divieto di] (d. proc.)
È un principio fondamentale in tema di impugnazioni della sentenza. Implica che la sentenza che si sostituisce a quella caducata non possa decidere in senso più sfavorevole al ricorrente.
Il codice di procedura penale dispone che, quando appellante è solo l'imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie e quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza revocata, né revocare benefici.
Egli può solo dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
Pur non essendo sancito da una norma specifica, tale principio è considerato vigente anche nel processo civile in materia di appello. Chiedendo l'appellante una riforma in meglio e non in peggio della sentenza impugnata, non è consentita, in virtù del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato [Principi fondamentali (dell'ordinamento processuale civile)] una (—) della stessa. Tuttavia, una riforma in peggio può essere determinata, eventualmente, dall'accoglimento dell'appello incidentale.