Reformatio in peius
Reformatio in peius [divieto di] (d. proc.)
Il codice di procedura penale dispone che, quando appellante è solo l'imputato, il giudice non pu ò irrogare una pena pi ù grave per specie e quantit à, applicare una misura di sicurezza nuova o pi ù grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza revocata, n é revocare benefici.
Egli pu ò solo dare al fatto una definizione giuridica pi ù grave, purch é non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
Pur non essendo sancito da una norma specifica, tale principio è considerato vigente anche nel processo civile in materia di appello. Chiedendo l'appellante una riforma in meglio e non in peggio della sentenza impugnata, non è consentita, in virt ù del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato [Principi fondamentali (dell'ordinamento processuale civile)] una () della stessa. Tuttavia, una riforma in peggio pu ò essere determinata, eventualmente, dall'accoglimento dell'appello incidentale.