Comportamento concludente

Comportamento concludente (d. civ.)
È tale ogni comportamento che, pur non manifestando espressamente una volontà, presuppone, o lascia presupporre, l'esistenza di una volontà, della quale, pertanto, produce gli effetti.
Il (—) deve essere univoco; talvolta è la stessa legge che a determinati comportamenti collega specifici effetti senza necessità o possibilità di provare una volontà diversa.
Il (—) rileva in tema di tutela dell'affidamento [Affidamento (tutela dell')]; in presenza di comportamenti attivi od omissivi (es.: in alcuni casi, il silenzio) che assumono socialmente un particolare significato, si dà prevalenza non all'interna volontà di chi pone in essere quel comportamento, ma al significato obiettivo che quel comportamento assume.
In tal modo si collega un atto negoziale non alla volontà del suo autore, quanto al significato oggettivo che il suo comportamento assume in quell'ambiente sociale.