Comportamento concludente
Comportamento concludente (d. civ.)
Il () deve essere univoco; talvolta è la stessa legge che a determinati comportamenti collega specifici effetti senza necessit à o possibilit à di provare una volont à diversa.
Il () rileva in tema di tutela dell'affidamento [Affidamento (tutela dell')]; in presenza di comportamenti attivi od omissivi (es.: in alcuni casi, il silenzio) che assumono socialmente un particolare significato, si d à prevalenza non all'interna volont à di chi pone in essere quel comportamento, ma al significato obiettivo che quel comportamento assume.
In tal modo si collega un atto negoziale non alla volont à del suo autore, quanto al significato oggettivo che il suo comportamento assume in quell'ambiente sociale.