Radiotelevisione

Radiotelevisione [disciplina della] (d. pubbl.)
Il sistema radiotelevisivo italiano si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero [Pensiero (Libertà di)] e di pluralismo dettati dalla Carta costituzionale e, pertanto, prevede un sistema misto di emittenze pubbliche e private, sancendo il cd. diritto di libertà d'antenna, quale estrinsecazione del diritto di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).
Le principali disposizioni che disciplinano il settore radiotelevisivo sono ora contenute nel D.Lgs. 177/2005 recante il T.U. sulla radiotelevisione.
Questo provvedimento, all'articolo 3, elenca i principi fondamentali che regolano il sistema radiotelevisivo italiano, così come garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali:
— la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva;
— la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere;
— l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione;
— l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;
— la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale;
— il rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona;
— la promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore.