Radiotelevisione
Radiotelevisione [disciplina della] (d. pubbl.)
Il sistema radiotelevisivo italiano si informa ai principi di libert à di manifestazione del pensiero [Pensiero (Libert à di)] e di pluralismo dettati dalla Carta costituzionale e, pertanto, prevede un sistema misto di emittenze pubbliche e private, sancendo il cd. diritto di libert à d'antenna, quale estrinsecazione del diritto di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).
Le principali disposizioni che disciplinano il settore radiotelevisivo sono ora contenute nel D.Lgs. 177/2005 recante il T.U. sulla radiotelevisione.
Questo provvedimento, all'articolo 3, elenca i principi fondamentali che regolano il sistema radiotelevisivo italiano, cos ì come garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali:
la garanzia della libert à e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva;
la tutela della libert à di espressione di ogni individuo, inclusa la libert à di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere;
l'obiettivit à, la completezza, la lealt à e l'imparzialit à dell'informazione;
l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;
la salvaguardia delle diversit à etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale;
il rispetto delle libert à e dei diritti, in particolare della dignit à della persona;
la promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore.