Iniziativa economica privata

Iniziativa economica privata [libertà di] (d. cost.)
L'art. 41 Cost. afferma che l'(—) è libera, ma allo stesso tempo esclude che essa possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Si tratta di limiti negativi, di divieti posti a salvaguardia di valori costituzionalmente prevalenti (libertà civili, sicurezza individuale e collettiva, dignità sociale) che non intaccano la sostanziale libertà di scelta di colui che intraprende un'attività economica.
Ben più pregnanti sono, invece, gli interventi pubblici consentiti dal terzo comma dell'art. 41, che attribuisce alla legge il compito di determinare i programmi e i controlli necessari per indirizzare e coordinare a fini sociali l'attività economica sia dei soggetti pubblici che di quelli privati. A garanzia dei privati, comunque, gli interventi dei pubblici poteri sono coperti da riserva di legge.
Secondo la Corte Costituzionale i limiti che possono essere imposti alla (—) non devono essere tali da renderne impossibile o estremamente difficoltoso l'esercizio; inoltre, i programmi e i controlli che possono essere imposti all'attività economica non devono sopprimere l'iniziativa individuale, ma possono solo indirizzarla e coordinarla.
L'art. 41 riconosce e garantisce ai singoli una serie di facoltà e diritti discendenti dal riconoscimento della (—):
— la facoltà di scegliere l'attività economica da intraprendere; ciò non esclude che possano configurarsi condizionamenti amministrativi sul se (controllo di idoneità del candidato ad una certa attività), sul come (inserimento dell'impresa in un settore soggetto a controlli pubblici) e sul dove (esclusione di certe attività nocive all'ambiente in determinate zone) operare;
— la facoltà di reperire investimenti e di organizzare i fattori della produzione per il perseguimento del fine prescelto, compatibilmente però coi limiti fissati dal secondo comma e da altre disposizioni costituzionali;
— la facoltà di portare avanti le attività lecitamente iniziate, il che implica anche la tutela del libero mercato e della concorrenza (anche in ossequio agli obblighi assunti con l'adesione dell'Italia alla Comunità europea), affinché nessun operatore economico sia danneggiato o costretto ad uscire dal mercato perché altri abusano della loro posizione dominante;
— la facoltà di richiedere un compenso ragionevolmente remunerativo per i beni e i servizi prestati, purché giustificato dai costi sostenuti. Tuttavia, il legislatore può fissare d'autorità alcuni prezzi (farmaci, tariffe elettriche etc.) al fine di consentire a tutti di usufruire di determinati servizi o acquistare beni indispensabili per l'intera collettività.