Iniziativa economica privata
Iniziativa economica privata [libert à di] (d. cost.)
L'art. 41 Cost. afferma che l'() è libera, ma allo stesso tempo esclude che essa possa svolgersi in contrasto con l'utilit à sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert à e alla dignit à umana. Si tratta di limiti negativi, di divieti posti a salvaguardia di valori costituzionalmente prevalenti (libert à civili, sicurezza individuale e collettiva, dignit à sociale) che non intaccano la sostanziale libert à di scelta di colui che intraprende un'attivit à economica.
Ben pi ù pregnanti sono, invece, gli interventi pubblici consentiti dal terzo comma dell'art. 41, che attribuisce alla legge il compito di determinare i programmi e i controlli necessari per indirizzare e coordinare a fini sociali l'attivit à economica sia dei soggetti pubblici che di quelli privati. A garanzia dei privati, comunque, gli interventi dei pubblici poteri sono coperti da riserva di legge.
Secondo la Corte Costituzionale i limiti che possono essere imposti alla () non devono essere tali da renderne impossibile o estremamente difficoltoso l'esercizio; inoltre, i programmi e i controlli che possono essere imposti all'attivit à economica non devono sopprimere l'iniziativa individuale, ma possono solo indirizzarla e coordinarla.
L'art. 41 riconosce e garantisce ai singoli una serie di facolt à e diritti discendenti dal riconoscimento della ():
la facolt à di scegliere l'attivit à economica da intraprendere; ci ò non esclude che possano configurarsi condizionamenti amministrativi sul se (controllo di idoneit à del candidato ad una certa attivit à), sul come (inserimento dell'impresa in un settore soggetto a controlli pubblici) e sul dove (esclusione di certe attivit à nocive all'ambiente in determinate zone) operare;
la facolt à di reperire investimenti e di organizzare i fattori della produzione per il perseguimento del fine prescelto, compatibilmente per ò coi limiti fissati dal secondo comma e da altre disposizioni costituzionali;
la facolt à di portare avanti le attivit à lecitamente iniziate, il che implica anche la tutela del libero mercato e della concorrenza (anche in ossequio agli obblighi assunti con l'adesione dell'Italia alla Comunit à europea), affinch é nessun operatore economico sia danneggiato o costretto ad uscire dal mercato perch é altri abusano della loro posizione dominante;
la facolt à di richiedere un compenso ragionevolmente remunerativo per i beni e i servizi prestati, purch é giustificato dai costi sostenuti. Tuttavia, il legislatore pu ò fissare d'autorit à alcuni prezzi (farmaci, tariffe elettriche etc.) al fine di consentire a tutti di usufruire di determinati servizi o acquistare beni indispensabili per l'intera collettivit à.