Provvisoria esecuzione

Provvisoria esecuzione (d. proc. civ.)
Indica l'idoneità della sentenza a fungere da titolo per l'azione esecutiva, prima ancora che diventi irrevocabile, passando in giudicato [Cosa giudicata].
In forza del vecchio testo dell'art. 282, la (—) delle sentenze di 1 grado era effetto di un apposito provvedimento del giudice (c.d. clausola di provvisoria esecuzione), su richiesta della parte interessata, provvedimento peraltro, talora obbligatorio e talora facoltativo, e concedibile esclusivamente in presenza di determinati requisiti.
Efficacia esecutiva avevano, per legge, solo alcune sentenze di 1 grado nei casi espressamente previsti, quali quelle pronunciate nel processo del lavoro a favore del lavoratore per crediti di lavoro.
In base all'art. 282 c.p.c., la sentenza di 1 grado (di condanna e, secondo alcuni, anche di accertamento e costitutiva) è ex lege dotata dell'efficacia provvisoriamente esecutiva.
Il soccombente potrà peraltro chiedere al giudice d'appello [Impugnazione] la sospensione, in tutto o in parte, dell'efficacia esecutiva, che verrà disposta solo se ricorrono gravi e fondati motivi.