Provocazione

Provocazione (d. pen.)
Circostanza attenuante comune [Circostanze], operante per tutti i reati, e consistente nell'aver reagito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui (art. 62, n. 2, c.p.).
Perché ricorra questa attenuante occorrono tre elementi:
— un elemento soggettivo, cioè lo stato d'ira, che si concreta in un impulso emotivo incontenibile fonte della condotta criminosa;
— un elemento obiettivo che è un fatto ingiusto altrui, al quale si reagisce (per tale intendendosi non solo il fatto antigiuridico, ma anche quello contrario alle regole della civile convivenza).
— un nesso di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzione tra di essi.
Relativamente ai delitti di ingiuria e diffamazione la (—) opera non semplicemente come attenuante, bensì come causa di non punibilità, purché la reazione avvenga subito dopo il fatto ingiusto altrui.
Quando invece la (—) opera come attenuante, non è necessario che la reazione segua subito dopo il fatto ingiusto altrui, essendo solo necessario che sussista un nesso di causalità tra questo e lo stato d'ira, e che tale stato permanga al momento in cui il reato viene commesso.
Pur non essendo necessario un rapporto di proporzionalità tra reazione e fatto ingiusto altrui, è comunque necessario che la reazione sia in qualche modo adeguata all'offesa.
Il requisito dell'ingiustizia del fatto è ritenuto sussistente anche in presenza di un'ingiustizia di ordine morale o sociale.