Provocazione
Provocazione (d. pen.)
Circostanza attenuante comune [Circostanze], operante per tutti i reati, e consistente nell'aver reagito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui (art. 62, n. 2, c.p.).
Perch é ricorra questa attenuante occorrono tre elementi:
un elemento soggettivo, cio è lo stato d'ira, che si concreta in un impulso emotivo incontenibile fonte della condotta criminosa;
un elemento obiettivo che è un fatto ingiusto altrui, al quale si reagisce (per tale intendendosi non solo il fatto antigiuridico, ma anche quello contrario alle regole della civile convivenza).
un nesso di causalit à psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzione tra di essi.
Relativamente ai delitti di ingiuria e diffamazione la () opera non semplicemente come attenuante, bens ì come causa di non punibilit à, purch é la reazione avvenga subito dopo il fatto ingiusto altrui.
Quando invece la () opera come attenuante, non è necessario che la reazione segua subito dopo il fatto ingiusto altrui, essendo solo necessario che sussista un nesso di causalit à tra questo e lo stato d'ira, e che tale stato permanga al momento in cui il reato viene commesso.
Pur non essendo necessario un rapporto di proporzionalit à tra reazione e fatto ingiusto altrui, è comunque necessario che la reazione sia in qualche modo adeguata all'offesa.
Il requisito dell'ingiustizia del fatto è ritenuto sussistente anche in presenza di un'ingiustizia di ordine morale o sociale.