Ingiuria

Ingiuria (d. pen.)
È un delitto contro l'onore. Consiste nel fatto di chiunque offenda l'onore o il decoro di una persona presente (art. 594 c.p.).
Per onore deve intendersi il complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona; per decoro si intende, invece, l'insieme delle doti fisiche, intellettuali e sociali della persona.
Tale fattispecie si distingue dalla diffamazione in quanto l'(—) si realizza alla presenza dell'offeso. Ne consegue che, mentre l'(—) tutela l'onore e il decoro in senso soggettivo (quale consapevolezza del proprio valore morale o sociale) la diffamazione tutela la reputazione dell'individuo (quale consapevolezza del valore individuale presso terzi), dunque l'onore e il decoro in senso oggettivo.
Le modalità in cui può esplicarsi la condotta del reato sono molteplici: offesa verbale, offesa arrecata in maniera simbolica mediante atti o immagini, o anche fatti omissivi quali, ad esempio, rifiuto ostentato e reiterato di dare la mano. Infine, anche la comunicazione telegrafica o telefonica può essere utilizzata per l'(—).
Il 3 ed il 4 comma dell'art. 594 c.p. prevedono due circostanze aggravanti per il reato in esame:
— l'attribuzione di un fatto offensivo determinato: per fatto offensivo determinato non occorre intendere necessariamente un fatto assolutamente preciso, ma un fatto non generico, accompagnato cioè da indicazioni atte a farlo ritenere credibile;
— l'aver commesso il fatto alla presenza di più persone: le più persone, in questo caso, devono essere diverse sia dall'offeso che dall'offensore e dagli eventuali concorrenti nel reato. Tali persone devono anch'esse percepire l'offesa.
In tema di (—) trovano applicazione le cause speciali di non punibilità previste in tema di diffamazione.
Pena: Reato semplice: reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 516.
Reato aggravato: reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 1.032.