Diffamazione
Diffamazione (d. pen.)
Consiste nel fatto di chi, comunicando con pi ù persone, offende la reputazione di una persona non presente (art. 595 c.p.).
L'oggetto giuridico di tale fattispecie è da individuarsi nella reputazione, intesa come la stima di cui l'individuo gode nel proprio ambiente sociale e professionale.
L'elemento materiale del reato richiede:
l'assenza dell'offeso;
l'offesa all'altrui reputazione;
la comunicazione a pi ù persone.
La diffamazione si distingue dall'ingiuria perch é solo per l'art. 594 c.p. la presenza dell'offeso, all'atto della realizzazione della condotta, è elemento costituivo della fattispecie.
Pena: Reato semplice: reclusione fino ad 1 anno o multa fino a euro 1.032