Procura

Procura (d.civ)
() in generale
È il negozio col quale una persona conferisce ad un'altra il potere di rappresentarla. È un atto a rilevanza esterna, perché incide sui rapporti esterni tra il rappresentato e i terzi: il rappresentante, infatti, acquista il potere di impegnare direttamente il rappresentato con i terzi coi quali viene in contatto.
La (—) deve essere conferita con la stessa forma prescritta dalla legge per il negozio che il rappresentante deve concludere (così, ad esempio, la procura per la vendita di un immobile richiede necessariamente la forma scritta ex art. 1392 c.c.).
La (—) può essere:
— espressa, se l'interessato esplicitamente conferisce a un soggetto il potere di rappresentanza (anche verbalmente); o tacita, se risulta da fatti concludenti (es.: il commesso del negozio addetto alle vendite è autorizzato a vendere);
— generale, se riguarda tutti gli affari del rappresentato; o speciale, se riguarda solo uno o più affari determinati. La (—) generale comprende, di regola, solo gli atti di ordinaria amministrazione;
— revocabile come generalmente accade, essendo essa di regola conferita nell'interesse del rappresentato, che può farla venir meno; o irrevocabile, se conferita anche nell'interesse del rappresentante o di terzi (es.: procura conferita al creditore per vendere un bene del rappresentato e soddisfarsi sul ricavato della vendita) ovvero conferita da più persone con un unico atto e per un affare comune (nel qual caso non può essere revocata separatamente dai singoli rappresentati, salvo che ricorra una giusta causa).
Anche se spesso la (—) è contenuta in un mandato, è necessario distinguere i due negozi:
— il mandato è un contratto (negozio bilaterale) mentre la (—) è negozio unilaterale;
— la (—) può essere anche collegata ad un negozio diverso dal mandato (es.: rapporto institorio, che è un rapporto di lavoro);
— il mandato può anche essere senza rappresentanza (art. 1704 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1396 c.c., le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto (cd. pubblicità di fatto).
() alle liti (d. proc. civ.)
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore questi deve essere munito di procura.
La (—) è appunto la dichiarazione rilasciata, nella forma prevista dall'art. 83 c.p.c., dalla parte in causa, con cui la stessa investe l'avvocato della propria rappresentanza in giudizio. Essa può essere generale, se non vi è posta alcuna limitazione; speciale se si riferisce ad un processo determinato; deve essere conferita per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La (—) speciale può essere rilasciata anche in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta, del precetto e della domanda d'intervento nell'esecuzione.
Si considera apposta in calce anche la (—) rilasciata su foglio separato che sia però materialmente congiunto all'atto cui si riferisce. L'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dallo stesso difensore.
L'art. 83 c.p.c., nella parte in cui richiede, per la procura alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del cliente, deve ritenersi osservato sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come per autentica o vera), sia quando la firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce.
L'autenticità della sottoscrizione del cliente e, di conseguenza, la certificazione fatta dal difensore sono impugnabili solo con querela di falso.
La (—) speciale si presume conferita per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa volontà diversa.