Privativa

Privativa [diritti di] (d. civ.)
Sono i diritti di utilizzazione esclusiva delle creazioni intellettuali.
In particolare, il nostro ordinamento tutela e disciplina l'uso delle creazioni intellettuali attraverso il riconoscimento del diritto di autore [Autore (Diritto di)] e la disciplina dei brevetti di invenzione industriale.
La disciplina dei diritti di (—) è caratterizzata dal fatto che:
— non è assoluta, in quanto può essere subordinata al rilascio di un brevetto; può essere accordata a persone diverse dall'autore e può essere collegata all'adempimento di determinati oneri;
— è limitata nel tempo;
— non è generale, in quanto è esclusa per determinate invenzioni (es.: i principi scientifici ed i medicamenti).
Il D.Lgs. 30/2005, recante il Codice della proprietà industriale, ha realizzato il complessivo riassetto della materia relativa ai diritti di privativa industriale, configurando un complesso normativo unitario in cui è prevalentemente confluita la normativa previgente stratificatasi nel tempo. Il Codice tratta della sola materia della proprietà industriale, con esclusione dunque del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi, facendo rientrare in essa anche diritti che, protetti in precedenza attraverso il solo riferimento alle norme in materia di concorrenza sleale, sono stati dal legislatore ritenuti dotati di una oggettività tale da poter essere ricondotti nell'ambito dello schema della proprietà industriale.